Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21346 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 13/08/2019), n.21346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18045/2017 proposto da:

I.I. elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via

Lombardia 4, presso lo studio dell’Avv.to Gaetano Pacienza che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in Roma Viale Giuseppe

Mazzini 13 presso lo studio dell’Avv.to Mirella Tavano che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.15/2017 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO in

data 16/03/2017;

udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta IN

PUBBLICA UDIENZA della prima sezione civile in data 4/7/2019;

udito il P.G. in persona del Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vibo Valenzia con sentenza n. 627/2015 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi R.A. e I.I. rigettò la richiesta di assegno divorzile di 2000,00 Euro mensili avanzata da R.A. sul presupposto che lo I. in sede di separazione consensuale tra coniugi si era obbligato a versarle mensilmente l’importo di Euro 1.200,00 e nel ricorso introduttivo del giudizio di divorzio si era dichiarato disponibile a versare alla ex coniuge la somma di 300,00 Euro mensili.

R.A. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza in data 16/3/2017, accolse l’appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vibo Valenzia n. 627/2015 e, pronunciando in senso favorevole alla istanza avanzata da R.A., fissò in Euro 1.300,00 la somma che lo I. doveva versare mensilmente in favore dell’ex coniuge R.A..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione I.V. affidato ad un motivo e illustrato con memoria. R.A. resiste con controricorso e memoria.

Il ricorso, già trattato all’udienza camerale in data 11/1/2019 in sesta sezione è stato rinviato alla odierna udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza 11504/2017 ed ha fissato in Euro 1.300,00 la somma mensile da versare in favore dell’ex coniuge R.A., parametrandola al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato quasi quaranta anni ed alla disparità delle condizioni economiche delle parti che percepivano, in riferimento all’anno 2014 cioè il marito I. Euro 90.654,00 e la moglie R. Euro 38.897,00.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile: “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.

Dalla massima sopra riportata risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 1/6 n. 3015/2018).

Nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte risulta altresì che l’assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell’ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare.

Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l’entità dell’assegno divorzile non ha dato conto adeguatamente della determinazione dell’importo stabilito ed ha considerato esplicitamente tra gli indici cui parametrare l’ammontare dell’assegno anche il “tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio” ed “i guadagni elevati (del marito) di gran lunga superiori a quelli goduti dall’appellante “.

Inoltre il giudice territoriale ha affermato che presupposto per la concessione dell’assegno divorzile è “l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” (pag. 6 della sentenza impugnata) mentre tale parametro non può più essere preso in considerazione, neppure se temperato da altri criteri, alla luce della giurisprudenza citata sebbene intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito il quale terrà conto che la R. ha sempre svolto attività lavorativa e gode attualmente di una pensione di insegnante di Euro 38.897,00 annuali nonchè dell’usufrutto a vita della casa coniugale dove abita, cedutole dall’ex coniuge in attuazione degli accordi di separazione consensuale.

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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