Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21345 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5771 – 2015 R.G. proposto da:

R.A., – c.f. (OMISSIS) – A.A.M. – c.f.

(OMISSIS) – R.M.C. (in proprio e quale erede di

D.M.M.F.) – c.f. (OMISSIS) – D.M.G. (quale

erede di D.M.M.F.) – c.f. (OMISSIS) –

D.M.C. (quale erede di D.M.M.F.) – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati in Palermo, al viale delle Alpi, n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Antonina, detta Antonella, Fundarò

che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 732 dei 28.5/25.6.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 7

luglio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 10.9.2012 R.A., A.A.M., R.M.C. (in proprio e quale erede di D.M.M.F.), D.M.G. (quale erede di D.M.M.F.) e D.M.C. (quale erede di D.M.M.F.) si dolevano per l’eccessiva durata del giudizio introdotto innanzi al tribunale di Palermo, con atto di citazione notificato il 26.6.1996, con cui i medesimi R.A., A.A.M. e R.M.C. nonchè D.M.M.F. avevano chiesto nei confronti di S.G. accertarsi che il terreno di proprietà di essi attori non era gravato da servitù: che il giudizio di primo grado era stato deciso con sentenza del 18.6.2002 ed il giudizio di secondo grado era stato deciso con sentenza del 10.3.2011.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto n. 732 dei 28.5/25.6.2014 la corte d’appello di Caltanissetta accoglieva il ricorso, condannava il Ministero resistente a pagare per l’irragionevole durata del giudizio presupposto ad R.A., A.A.M. e R.M.C. la somma, ciascuno, di Euro 7.916,66 oltre interessi ed a pagare a R.M.C., D.M.G. e D.M.C. (quali eredi di D.M.M.F. ed a ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria) la somma di Euro 7.916,66 oltre interessi; condannava il Ministero resistente a pagare ai difensori anticipatari, avvocati Antonella Fundarò e Alfredo Germanà. dei ricorrenti la metà delle spese del procedimento – nel complesso liquidate in Euro 2.415.00, oltre accessori di legge – e compensava la residua metà.

Esplicitava – la corte – a tal ultimo riguardo che la parziale compensazione delle spese si giustificava in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di due motivi, di cui, il secondo, articolato in quattro profili, R.A., A.A.M., R.M.C. (in proprio e quale erede di D.M.M.F.), D.M.G. (quale erede di D.M.M.F.) e D.M.C. (quale erede di D.M.M.F.); hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione e decida nel merito con condanna del Ministero alle spese e del primo giudizio e del giudizio di legittimità, spese da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, art. 4, comma 2 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. – (così ricorso, pag. 5).

Deducono che la corte “ha liquidato le spese di lite nella misura minima dovuta per l’assistenza di una sola parte, mentre nel presente giudizio i ricorrenti sono 5 sicchè la Corte, determinata la misura delle spese, avrebbe dovuto applicare l’aumento previsto dal D.M. 10 marzo 2014, art. 4, comma 2” (così ricorso, pag. 5); che dunque la corte distrettuale ha illegittimamente e immotivatamente obliterato l’art. 4, comma 2. cit..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Insussistenza di soccombenza reciproca. Irragionevole sproporzione tra l’indennizzo accordato e la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali, malgrado la soccombenza del Ministero resistente e la insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte E.D.U.. Violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale C.E.D.U. ed art. 6 e 13 C.E.D.U. – (così ricorso, pag. 6).

Segnatamente con il primo profilo (del secondo motivo) deducono che nel domandare l’equa riparazione non hanno quantificato la propria richiesta, ma hanno invocato “i soli principi – fissati dalla Corte E.D.U. – che consentono alle corti interne di operare discrezionalmente e di liquidare anche un importo diverso” (così ricorso, pag. 7); che. pertanto, nel caso di specie non sussiste reciproca soccombenza nè sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione.

Segnatamente con il secondo profilo (del secondo motivo) deducono che la corte d’appello ha disatteso la giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la sostanziale soccombenza permane, in ogni caso, pur in ipotesi di mancata opposizione alla domanda avversa e pur in ipotesi di riduzione in sede di decisione del quantum domandato ed alla cui stregua, inoltre, occorre che non vi sia sproporzione in termini percentuali tra la dichiarata compensazione e l’indennizzo liquidato, giacchè viceversa si determina la sostanziale vanificazione della tutela accordata.

Segnatamente con il terzo profilo (del secondo motivo) deducono che la disposta parziale compensazione viola l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale C.E.D.U., oltre che gli artt. 6 e 13 C.E.D.U.: che invero la disposta compensazione riduce surrettiziamente l’indennizzo accordato, comprime il diritto al godimento dei propri beni ed elude l’esigenza di “effettività” del rimedio giurisdizionale apprestato.

Segnatamente con il quarto profilo (del secondo motivo) deducono che la disposta parziale compensazione “comporta come conseguenza l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale alla misura della compensazione, ciò che contrasta con le indicazioni (….) della (…) Corte E.D.U. (…) secondo cui la somma accordata a titolo di equa riparazione non deve essere erosa o intaccata dal pagamento di alcuna tassa o imposta- (così ricorso, pag. 10).

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Al riguardo questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento, seppur correlato al D.M. 24 novembre 1990.

Ovvero l’insegnamento secondo cui lo stabilire se al professionista spetti in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale l’aumento dell’unico onorario, a norma dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale ove neghi l’aumento, soddisfa all’obbligo di motivazione dando conto delle ragioni per le quali esclude che il professionista abbia svolto un’attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti (cfr. Cass. 14.5.1997, n. 4235; cfr. altresì Cass. 8.7.2010, n. 16153, secondo cui, nei casi di assistenza e di difesa d(più parti comportante l’esame di identiche questioni e posizioni. la maggiorazione del 20% dell’onorario. a(sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l’assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima, è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l’obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l’esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non.fitr proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che la Corte di merito, nel dar atto, comunque, della “non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – (così decreto impugnato, pag. 2), ha in ogni caso esplicitato le ragioni per cui era da disconoscere che l’avvocato Fundarò e l’avvocato Germanà avessero atteso allo svolgimento di un’attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti.

Per altro verso, che è da escludere che i ricorrenti abbiano inteso censurare il decreto n. 732/2014 della corte d’appello di Caltanissetta per vizio di motivazione. E tanto sia in considerazione dell’esclusivo riferimento alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella rubrica del primo motivo, sia in considerazione dell’insufficienza, ai fini della denuncia del vizio motivazionale, del (solo) avverbio “immotivatamente” che si rinviene nel corpo del motivo (cfr. ricorso, pag. 5).

Per altro verso ancora. che il vizio motivazionale in ipotesi veicolato con il primo motivo dell’esperito ricorso rileverebbe nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“per omesso esame circa un finto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), quale introdotta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

In siffatti ultimi termini, evidentemente, riveste (recte, rivestirebbe) valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014. n. 8053), secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, di guisa che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Con la conseguenza, ulteriormente. che è (recte, sarebbe) da escludere che il passaggio motivazionale dapprima riferito (“non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”: così decreto impugnato. pag. 2) sostanzi una delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando. nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica. tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – che è ben evidente che la corte di Caltanissetta ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

Il primo dei quattro “profili” addotti con il secondo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Il suo buon esito – evidentemente – assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori.

Invero, effettivamente (siccome, del resto, si desume dal tenore delle conclusioni di cui al ricorso alla corte di Caltanissetta, quali riprodotte a pag. 4 del ricorso a questa Corte di legittimità) i ricorrenti non avevano provveduto a quantificare il danno sofferto e di cui avevano invocato il risarcimento.

In questi termini non vi era margine alcuno perchè si configurasse reciproca soccombenza e perchè la corte territoriale facesse luogo alla compensazione parziale delle spese (cfr. Cass. 22.7.2016, n. 3438″ secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si.ffinda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento).

E ciò tanto più che sullo specifico terreno del procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, questa Corte spiega che la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese. ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione Cass. 16.7.2015, n. 14976).

In relazione al primo “profilo” del secondo motivo dell’esperito ricorso va quindi cassato il decreto n. 732 dei 28.5/25.6.2014 della corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/4.

In ogni caso, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, con statuizione “nel merito” ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., espunga dal decreto n. 732/2014 della corte di Caltanissetta la compensazione nella misura di 1/4 delle spese del giudizio e condanni il Ministero della Giustizia al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte siciliana (Euro 2.415,00, oltre accessori di legge, in favore degli avvocati Antonina, detta Antonella, Fundarò e Alfredo Germanà, difensori anticipatari dei ricorrenti).

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Antonina (detta Antonella) Fundarò, difensore anticipatario dei ricorrenti.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso: accoglie il primo “profilo” del secondo motivo del ricorso, assorbiti i “profili” ulteriori: cassa, in relazione al “profilo” accolto, il decreto n. 732/2014 della corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2 e, decidendo nel merito, espunge dal decreto n. 732/2014 della corte di Caltanissetta la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte territoriale siciliana; condanna il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Antonina, detta Antonella, Fundarò, difensore anticipatario dei ricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che nel complesso si liquidano, per compensi, in Euro 500.00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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