Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21345 del 21/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 21345 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 24469-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BECHERE PIETRINA, PECCHIO LUIGI, SEMA ASSOCIAZIONE
RICERCA TERAPIA PSICOANALITICA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO RONCHINI, che li rappresenta e

Data pubblicazione: 21/10/2015

difende unitamente all’avvocato

LUCIANA DE FILIPPO

giusta delega in calce;
controrlcorrentl

avverso la sentenza n.

70/2007

della COMM.TRIB.REG.

di MILANO, depositata il 17/07/2007;

udienza del

27/02/2015

dal Consigliere Dott.

MARIA

ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato

CALDERARA

delega Avvocato RONCHINI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione
della sentenza della CTR della Lombardia, n. 70/31107 dep. il
17.7.2007 che, previa riunione dei ricorsi relativi agli avvisi
di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate di Milano nei
confronti della Associazione SEMA (Associazione per la ricerca e

1996, e nei confronti di Pietrina Bechere e Luigi Pecchio,
quali titolari della Sema, per l’Irpef relativa all’anno 1996,
nonché di Luigi Pecchio, legale rappresentante
dell’associazione, contro il diniego di definizione liti ex art.
16 1. 289/2002, confermando le decisioni di primo grado, aveva
rigettato l’appello dell’Ufficio.
L’associazione SEMA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Luigi Pecchio e Pietrina Bechere si sono costituiti

con controricorso.
Motivi della decisione
1. E da premettere che il contraddittorio risulta regolare fin
dal primo grado di giudizio, posto che il litisconsorzio
necessario

fra

l’associazione e gli associati è

stato

rispettato, essendo stati decisi tutti i ricorsi dalla medesima
sezione della CTP e nella medesima udienza, con decisione
conforme (cfr. Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014 ), e poi
riuniti dal giudice di appello al fine della regolarità del
contraddittorio.
2. Col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la
nullità del:_a sentenza impugnata per violazione dell’art. 112
c.p.c. in celazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per mancata
corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo la CTR disposto
la riunione di più appelli connessi, ma poi pronunciato su uno
solo di essi.
3. li moti Tc è fondato.

1

la terapia psicoanalitica) ai fini dell’Ilor relativa all’anno

Questa Corte ha chiarito che l’omessa pronuncia, quale vizio
della sentenza, può essere utilmente prospettata con riguardo
alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad
una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta,
richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass.

9545/2001): essa ricorre nel caso in esame nel quale la CTR ,
dopo

avere riunito i ricorsi della SEMA (Ilor 1996) degli

diniego di definizione delle liti (art. 16 1. 289/02) presentato
in relazione ai primi due ricorsi, ha motivato la propria
decisione esclusivamente esaminando uno dei ricorsi riuniti,
quello relativo alla validità della domanda di condono ex art.
16 1. 289/2002, omettendo la pronuncia richiesta con gli appelli
proposti dall’Agenzia delle entrate. Sussiste pertanto nel caso
in esame il vizio denunciato, integrante un difetto di attività
del giudice di secondo grado che, senza un preventivo
collegamento fra i tre ricorsi, ha deciso solo sul ricorso
proposto dai Pecchio contro la definizione delle liti e non
anche sui rJ_corsi contro gli avvisi di accertamento emessi nei
confronti dell’Associazione e degli associati. Tale mancato
esame integra una violazione del principio di corrispondenza tra
chiestoirprounciato ex art. 112 cod. proc. civ., in quanto
sussiste omissione di decisione su di un capo di domanda,
intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti
diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di
legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in
genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato
in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa
pronuncia d:L accoglimento o di rigetto (Cass. n. 1755/2006 e
succ. conf.).
4. Restano pertanto assorbiti: il secondo motivo di ricorso, col
quale si deduce violazione di legge per non avere la CTR
dichiarato pregiudizialmente l’inammissibilità per tardiva
proposizione di due dei ricorsi introduttivi, che determinando
la definitivita dell’accertamento tributario ha precluso
l’accesso al condono (non vertendosi in ipotesi di lite
pendente); ed il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce la

2

associati Be – here e Pecchio (Irpef 1996) e di Pecchio contro il

RMNTE DA RetISTRAZIONIE
Al SENSI Da. D.P.R. 2614/13416
N.I3lTAWALLB.N.5

MATERIA TREIUTARIA
nullità della sentenza per non avere la CTR valutato la
questione della inammissibilità originaria del ricorso
giurisdizipnale tardivamente proposto.
5. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio, per nuovo esame, alla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della
Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese processuali.

giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA