Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21345 del 13/08/2019
Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 13/08/2019), n.21345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso n. 29157/2015 proposto da:
N.E., elettivamente domiciliata in Roma Viale Carso 43,
presso lo studio dell’Avv.to Carlo Guglielmo Izzo che la rappresenta
e difende con l’Avv.to Vincenza Carriero del foro di Modena giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Collina 24
presso lo studio dell’Avv.to Stefano Vannucci, rappresentato e
difeso dall’Avv.to Umberto Cattini del foro di Modena giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.1661/2015 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA in
data 8/10/2015;
udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta IN
PUBBLICA UDIENZA della prima sezione civile in data 4/7/2019;
udito il P.G. in persona del Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di BOLOGNA con sentenza in data 8/10/2015, accolse la domanda di C.M. di delibazione della sentenza emessa in data 26/6/2013 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale dell’Emilia con sede in (OMISSIS), con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio da lui contratto in Modena in data 8/5/1999 con N.E.. Conseguentemente dichiarò efficace nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità del matrimonio sopra indicata per esclusione della prole.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione N.E. affidato ad un motivo.
C.M. resiste con controricorso e memoria. Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 dell’Accordo e Protocollo Addizionale resi esecutivi con L. n. 121 del 1985 ed artt. 1, 7 e 29 Cost. ed art. 797 c.p.c., n. 7 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice territoriale ha dichiarato l’efficacia in Italia della sentenza emessa in data 26/6/2013 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale dell’Emilia con sede in (OMISSIS), con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in (OMISSIS) tra N.E. e C.M., nonostante il contrasto con l’ordine pubblico interno per essere il matrimonio durato più di tre anni.
Espone la ricorrente che la stessa Corte territoriale aveva accertato che la convivenza tra i coniugi era durata più di tre anni e che pertanto tale circostanza era ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della predetta sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico in quanto trattavasi di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali ed ordinarie di “ordine pubblico italiano”.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Collegio ritiene infatti di conformarsi condividendone il contenuto ai richiamati precedenti nn. 16379 e 16380 del 2014 delle Sezioni Unite, recentemente ribaditi da questa sezione anche in Cass. Sez.1, 24729/2018.
La sentenza a Sezioni unite di questa Corte n. 16379 del 17/07/2014 in materia di delibazione di sentenze in materia matrimoniale emesse da Tribunali ecclesiastici ha stabilito il principio secondo il quale “..la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”. Nella medesima sentenza tuttavia risulta affermato che “La convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, nè opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”.
Nella fattispecie l’eccezione di convivenza coniugale ostativa alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio risulta sollevata tardivamente dalla ricorrente nel corso del giudizio davanti alla Corte di Appello nel quale la predetta si è costituita solo in prima udienza e pertanto non è stata accolta.
Il ricorso deve pertanto essere respinto nei termini di cui sopra con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019