Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21344 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.14/09/2017), n. 21344
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10346-2014 proposto da:
REAGENS SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANO FALDELLA;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A RL, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9,
presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VINCENZO MARICONDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1247/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Reagens s.p.a. stipulò con Anag A.G., società di diritto svizzero, due contratti collegati per la realizzazione di un impianto di miscelazione; l’adempimento dell’obbligo di Reagens, di dare esecuzione al secondo contratto entro il 31.12.03, fu garantito con fideiussione a prima richiesta rilasciata in favore di Anag da Banca Popolare di Milano coop. a r. l.
La garanzia fu successivamente escussa dal commissario giudiziale del concordato preventivo di Anag.
La domanda avanzata da Reagens per sentir accertare che la banca garante aveva perso il diritto ad esercitare l’azione di regresso nei suoi confronti, per non aver resistito all’escussione della garanzia, dolosamente richiesta dall’organo della procedura concorsuale, è stata respinta dal Tribunale di Milano.
Il gravame proposto da Reagens contro la decisione è stato a sua volta respinto dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 21.3.013 La corte territoriale ha rilevato che i fatti dedotti dall’appellante non evidenziavano la condotta fraudolenta del commissario giudiziale ed ha inoltre affermato che il comportamento della banca era stato corretto e conforme ai doveri di diligenza che le incombevano, in quanto, prima di provvedere al pagamento, l’istituto aveva atteso l’esito – rivelatosi negativo – del procedimento cautelare d’urgenza promosso da Reagens per bloccare, attraverso l’exceptio doli, la richiesta di escussione della garanzia.
La sentenza è stata impugnata da Reagens con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui B.P.M. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Le questioni dibattute fra le parti meritano approfondimento.
PQM
rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017