Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21344 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10346-2014 proposto da:

REAGENS SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO FALDELLA;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A RL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9,

presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO MARICONDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1247/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Reagens s.p.a. stipulò con Anag A.G., società di diritto svizzero, due contratti collegati per la realizzazione di un impianto di miscelazione; l’adempimento dell’obbligo di Reagens, di dare esecuzione al secondo contratto entro il 31.12.03, fu garantito con fideiussione a prima richiesta rilasciata in favore di Anag da Banca Popolare di Milano coop. a r. l.

La garanzia fu successivamente escussa dal commissario giudiziale del concordato preventivo di Anag.

La domanda avanzata da Reagens per sentir accertare che la banca garante aveva perso il diritto ad esercitare l’azione di regresso nei suoi confronti, per non aver resistito all’escussione della garanzia, dolosamente richiesta dall’organo della procedura concorsuale, è stata respinta dal Tribunale di Milano.

Il gravame proposto da Reagens contro la decisione è stato a sua volta respinto dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 21.3.013 La corte territoriale ha rilevato che i fatti dedotti dall’appellante non evidenziavano la condotta fraudolenta del commissario giudiziale ed ha inoltre affermato che il comportamento della banca era stato corretto e conforme ai doveri di diligenza che le incombevano, in quanto, prima di provvedere al pagamento, l’istituto aveva atteso l’esito – rivelatosi negativo – del procedimento cautelare d’urgenza promosso da Reagens per bloccare, attraverso l’exceptio doli, la richiesta di escussione della garanzia.

La sentenza è stata impugnata da Reagens con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui B.P.M. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Le questioni dibattute fra le parti meritano approfondimento.

PQM

 

rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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