Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21344 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5094-2018 proposto da:

ALIA SPA (GIA’ QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA SPA),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo

studio dell’avvocato MICHEL MARTONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO BALDASS ARRI;

– ricorrente –

contro

F.M., M.L., L.R., B.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

all’avvocato CHIARA LOMBARDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2240/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

M.L., L.R., B.S., F.M. convenivano in giudizio la Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina, s.p.a., per ottenere la restituzione dell’IVA indicata come indebitamente pagata sulla tariffa di igiene ambientale, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta;

il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia confermata dal Tribunale, in sede di appello, secondo cui, trattandosi della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, c.d. TIA 1, ed essendo questa un tributo, l’imposta sul valore aggiunto non era dovuta;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Alia, s.p.a., già Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina, s.p.a., formulando due motivi, avversati da controricorso;

le parti hanno depositato memorie;

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, del D.L. n. 78 del 2010, art 14, comma 33, quale convertito, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che dal 2006 la c.d. TIA 1 era stata soppressa facendo luogo, come confermato dai documenti comunali prodotti, alla c.d. TIA 2, da ritenere corrispettivo sui cui computare l’IVA;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, punto 127 sexiesdecies della Tabella A, parte 3, e, infine, del D.M. n. 370 del 2000, poichè il Tribunale avrebbe errato nel ritenere un tributo esente da IVA anche la c.d. TIA 1;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente ribadito, con duplice arresto (Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632, alle cui motivazioni si rimanda), che:

1) la c.d. TIA 1, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, ha natura di tributo e dunque non è assoggettabile a IVA (come già statuito da Cass., Sez. U., 15/03/2006, n. 5078);

2) diversamente, la c.d. TIA 2, tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, quale convertito, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3 e art. 4, commi 2 e 3;

3) quanto al diritto intertemporale, l’applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni, succeduta a quella della c.d. TIA 1 e precedente l’introduzione della c.d. TARES, è rimasta circoscritta a un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1° luglio 2010, data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l’utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, e il 31 dicembre 2012;

per ciò che concerne il punto sub 3), in particolare, è stato osservato (p.6.2. del primo arresto delle Sezioni Unite del 2020 inizialmente evocate) che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, ha disposto, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della TIA 1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ossia la c.d. TIA 2 (poi denominata quale tariffa integrata ambientale), prevedendo, però, che sino all’emanazione dell’apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), “continuassero ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (comma 11);

nelle more dell’adozione del suddetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184) intese far rimanere invariato, per l’anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006;

il blocco dei regimi relativi alla (originaria) c.d. TARSU e alla c.d. TIA 1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166, e con il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 1, quale convertito);

il termine del 30 giugno 2009, a partire dal quale (in base allo stesso art. 5, comma 2 quater, da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la c.d. TIA 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 del 2009, art. 8, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, e il D.P.R. n. 158 del 1999);

per effetto di tali slittamenti e dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio del 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), della c.d. TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, il periodo di vigenza della c.d. TIA 2 è stato quello sopra ricordato;

ne deriva che:

a) la c.d. TIA 1 è rimasta sicuramente operante oltre il 2006 e fino al 2010;

b) per il periodo 2010-2012, dev’essere verificata in fatto l’adozione, da parte del Comune, della c.d. TIA 2, che, nella fattispecie, è stata esclusa dai giudici di merito (pag. 7 della sentenza qui gravata);

c) la verifica degli atti amministrativi comunali per l’adozione della c.d. TIA 2 è pertanto censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, censura qui non formulata nè formulabile a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

per altro verso il richiamo ai documenti che avrebbero fatto deporre in senso contrario (pag. 10 lett. e) del ricorso) non solo tende a una rilettura istruttoria, a fonte degli accertamenti del Tribunale, comunque inammissibile, ma viola al contempo l’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendone riportato compiutamente il contenuto;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate in Euro 900,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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