Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21343 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 19/01/2017, dep.14/09/2017),  n. 21343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18887-2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

VII, 416, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, (C.F. (OMISSIS)) nella qualità di mandataria di

CASTELLO FINANCE SRL, in persona del Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14718/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 14/06/2016 e depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.S., ha proposto ricorso, basato sostanzialmente su un unico motivo, per la revocazione della sentenza di questa Corte indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile perchè tardivamente proposto, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., il ricorso dal medesimo P. proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, depositata in data 15 aprile 2014, con la quale – decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta, con due diversi ricorsi, dall’attuale ricorrente, nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti da Castello Finance S.r.l., a mezzo della mandataria Italfondiario S.p.a. – il predetto Tribunale aveva rigettato l’opposizione originata dal ricorso in data 26/27 maggio 2009 e dichiarato inammissibile quella originata dal ricorso in data 16 ottobre 2009.

Italfondiario S.p.a. ha resistito con controricorso.

A seguito di deposito della proposta del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto notificato ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Sostiene il ricorrente che questa Corte, con la sentenza di cui chiede la revocazione, sarebbe incorsa in errore nel ritenere che la sentenza del Tribunale di Roma già richiamata sarebbe stata regolarmente notificata in data 13 giugno 2014, presso il domicilio eletto nel giudizio di merito, in (OMISSIS).

Sostiene il ricorrente che, al momento della notifica di detta sentenza, il suo difensore aveva trasferito da tempo il suo studio e la propria residenza in (OMISSIS), effettuando la dovuta comunicazione sia all’Albo forense che al Municipio competente; pertanto, alla data del 13 giugno 2014 al primo indirizzo non poteva esservi alcuna “persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda” come previsto dall’art. 139 c.p.c., comma 2.

Ad avviso del P., la persona che aveva ritirato l’atto, addetta alle pulizie del condominio di (OMISSIS), non avrebbe potuto essere considerata “addetta alla ricezione atti e convivente”, sicchè avrebbe dovuto ritenersi applicabile nella fattispecie non il secondo ma l’art. 139 c.p.c., comma 3, e, conseguentemente, inesistente quella notifica, non essendo stata inviata al destinatario la raccomandata prevista dalla norma da ultimo richiamata e, pertanto, il ricorso non sarebbe stato tardivamente proposto.

2.1. Rileva la Corte che l’errore dedotto con la svolta censura non presenta carattere di vizio revocatorio.

Ed invero, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione la ricorrenza dell’errore revocatorio presuppone, non un qualsiasi errore di fatto, ma un errore di fatto (riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità) che si risolva in un’erronea percezione dei fatti di causa – non ricorrendo, pertanto, vizio revocatorio, quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non nella relativa inesatta percezione – e che, inoltre, presenti (oltre che i caratteri dell’essenzialità e decisività ai fini della pronunzia) quelli dell’estraneità a punti controversi su cui il giudice si sia pronunciato nonchè dell’assoluta evidenza e della semplice ed incontrovertibile rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa (Cass., sez. un., ord., 13181/13; Cass., ord., 12655/15; Cass. 27451/13; Cass. 22171/10; Cass. 16447/09; Cass. 26022/08; Cass. 17443/08; Cass. 5075/08; Cass. 14608/07; Cass., ord. 4640/07; Cass. 24856/06; Cass. 8295/05).

Nella specie, invece, è evidente che vengono dedotti errori di giudizio in relazione ad un punto controverso (ritualità della notifica della già richiamata sentenza del Tribunale di Roma al ricorrente in data 13 giugno 2014) su cui questa Corte si è espressamente pronunciata con la sentenza impugnata per revocazione.

3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il ricorrente, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass.18523/14).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di revocazione, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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