Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21343 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 13/08/2019), n.21343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1298/2018 proposto da:

L.F., quale madre della minore T.A.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo

studio dell’avvocato Carlo Priolo, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

T.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rossana Adele Surico, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

G.B., nella qualità di legale rappresentante e tutore

della minore T.A., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell’avvocato Stefania Steri,

rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Marzano, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

L.E., M.M., Procura Generale presso la Corte di

Appello di Bari;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1859/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2019 dal Cons. Dott. LAURA SCALIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto che il

ricorso venga dichiarato inammissibile.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata, rigettando l’appello proposto da L.F. ha confermato la pronuncia emessa dal locale di Tribunale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore, figlia dell’appellante, T.A..

2. Avverso l’indicata sentenza ricorre in cassazione L.F. con undici motivi di ricorso cui resistono con controricorso il tutore in rappresentanza della minore e T.M..

3. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine breve di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 17 e, in via gradata, per l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. non essendo stata depositata copia autentica della sentenza notificata, ma solo copia conforme.

Nel merito il P.m. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato ed esito di “un assemblaggio di considerazioni extra-vaganti, citazioni parziali e critiche tanto generiche quanto infondate”.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 330,333,320,323,324 e 147 c.c.; dell’art. 570 c.p. e dell’art. 30 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto lo stato di abbandono, della minore apprezzando la situazione di grave conflittualità tra i coniugi non contenibile senza nocumento per la prima.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 4, comma 3 e dell’art. 316 c.c., u.c. in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I genitori non avevano potuto incontrare la figlia per sei mesi e successivamente solo per una volta in modalità protetta ed il Servizio Sociale non aveva elaborato un programma di assistenza e non aveva mai presentato una relazione sul suo andamento.

3. Con il terzo si fa valere la violazione e falsa applicazione degli art. 408,409 e 410 c.p. e art. 333 c.p.p. nonchè degli artt. 609-bis e 610 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di merito aveva valorizzato l’intervenuta archiviazione dei procedimenti penali introdotti dalle denunce della madre avverso gli operatori coinvolti nella vicenda ed avverso lo stesso marito senza in ciò considerare che l’archiviazione non ha valore probatorio e non apprezzando, per converso, l’obbligo di denuncia dei privati per un delitto particolarmente odioso qual è quello di cui agli artt. 609-bis e 610 c.p.

4. Nel quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1984, art. 2, comma 1, per essere stato erroneamente ritenuto che la minore fosse priva di un ambiente familiare idoneo, evidenza legittimante l’affido.

5. Con il quinto si fa valere la violazione e falsa applicazione del combinato della L. n. 184 del 1983, art. 4, commi 1, 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto la situazione di abbandono della minore per esaltazione della conflittualità genitoriale senza che nessuna prova vi fosse circa il suo danno futuro.

6. Con il sesto si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 4, commi 4, 5, 6 e 7 e della L. n. 149 del 2001, art. 4, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo stato indicato il periodo “di presumibile durata dell’affidamento”, in mancanza di svolgimento di interventi di sostegno in favore della famiglia e senza valutare che la prosecuzione dell’attuale regime rechi pregiudizio alla minore.

7. Con il settimo si fa questione sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 11 e 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di merito apprezzato la disponibilità di nonni e zia a divenire affidatari della minore A..

8. Con l’ottavo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 3 del 2000 e L. n. 405 del 1975 in combinato con l’art. 316 c.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata attuazione di interventi socio-sanitari in favore delle famiglie in difficoltà ed il mancato svolgimento di attività “consultoriale”. I genitori non sarebbero mai stati avvisati della scelta del tutore di far condurre la minore dall’ospedale, presso cui era ricoverata per una gastroenterite, presso l’istituto di affido nonostante non fosse stata disposta dai medici la sua dimissione.

I partecipanti all’operazione, forze dell’ordine, tutore ed avvocato di fiducia, si sarebbero resi autori di sequestro di persona, riduzione in schiavitù ed abuso di ufficio (artt. 605,610, e 323 c.p.) con violazione dei compiti di assistenza sociale attribuiti al Comune che non aveva mai elaborato attraverso i competenti Servizi un programma di assistenza nè mai presentato una relazione semestrale.

9. Con il nono motivo si fa valere la violazione della L.R. Puglia n. 1 del 2009 e del regolamento regionale n. 4/2007 attuativo della L.R. n. 19 del 2006, e succ. integrazioni, sulle caratteristiche delle strutture residenziali e della carta dei servizi sociali.

10. Con il decimo motivo si fa questione sulla violazione dell’art. 337 c.c. e dell’art. 717 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sulla nomina del tutore.

11. Con l’undicesimo si deduce la violazione dell’art. 78 c.p.c. in combinato con l’art. 101 c.p.c. e la L. n. 149 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla situazione di conflitto legittimante la nomina di un curatore speciale.

12. In via preliminare.

12.1. Il controricorso proposto da T.M. è inammissibile ex art. 365 c.p.c., u.p. come richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2, perchè l’avvocato costituitosi è privo, agli atti, di procura speciale.

12.2. Nel resto, ancora in via preliminare.

La deduzione di tardività del ricorso formulata L. n. 184 del 1983, ex art. 17 dal rappresentante della Procura generale della Corte di cassazione e dalla difesa del tutore della minore, T.A., è infondata.

La notifica della sentenza impugnata è intervenuta sulla PEC del ricorrente in data 21.11.2017 ed il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta il 19.12.2017, data della ricevuta di spedizione del plico raccomandato.

Non è fondata l’ulteriore questione della improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 per essere stata depositata copia conforme all’originale e non quella autentica della sentenza notificata con la relazione di notifica.

Si tratta di adempimento che, segnalato nel controricorso del tutore della minore come “utile all’indagine circa la tempestività del ricorso” (p. 3) per un effetto, quindi, altrimenti conseguito in atti nei termini più sopra indicati, lascia fermo il principio per il quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (sul punto, vd. Cass. 21/11/2016 n. 23638).

13. Ciò posto, i motivi di ricorso sono infondati e finanche inammissibili nei termini che vengono di seguito precisati.

13.1. I contenuti del ricorso e la loro organizzazione all’interno dell’atto difensivo (così per l’ampia premessa dell’atto difensivo e, in particolare, per i motivi dal n. 1 al n. 4) – si prestano ad una complessiva valutazione di non specificità nel carattere disordinato e confuso delle doglianze che sono come tali lontane da una ragionata e chiara censura della motivazione.

Ai fini della stessa validità del ricorso per cassazione è necessario che oltre all’individuazione delle statuizioni impugnate e dei limiti della stessa impugnazione che le ragioni sulle quali esso è fondato siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano altresì adeguatamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata ed il requisito resta non adempiuto là dove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado (Cass. 28/05/2018 n. 13312).

La motivazione viene inserita in ricorso per passaggi che neppure sostengono le denunciate violazioni di legge, tra le quali figurano anche fattispecie di reato, quali l’art. 570 c.p. (p. 24) sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare, che nessuna conferenza risultano avere, con le ragioni contenute in sentenza sulla conferma dello stato di adottabilità della minore, e finanche eccentrica rispetto agli stessi contenuti della portata critica.

Le norme della procedura penale dettate sull’istituto dell’archiviazione (art. 408 c.p.p. e ss.) vengono evocate in ricorso per sostenere che l’archiviazione “non è una sentenza e non prova niente, non ha alcun valore probatorio” (p. 31 ricorso) come “la sentenza di assoluzione – che -…. propone una verità solo processuale e non la verità autentica” e quindi per apodittiche affermazioni di contrasto con ogni principio di corretta esegesi delle norme richiamate e comunque per originali valutazioni, del tutto non correlate con le ragioni dell’impugnata decisione.

Medesima sorte hanno i richiami alla disciplina della denuncia (art. 333 c.p.p. rispetto ai reati di cui agli artt. 609-bis e 610 c.p.) e sull’obbligo della ricorrente di proporla rispetto ai reati di violenza ai danni della figlia nella odiosità degli stessi.

13.2. Fermo il carattere meramente assertivo delle affermazioni contenute in ricorso, vero è che con le stesse si attua una lettura che, assolutamente frazionata ed inconcludente della sentenza di appello, manca di un ragionato dialogo con la motivazione gravata per i punti decisivi, integrativi del giudizio sullo stato di abbandono della minore.

13.2.1. Il tema della conflittualità tra i coniugi (motivo n. 5), con richiamo a taluni passaggi della sentenza impugnata, viene contrastato in ricorso con affermazioni di mera contrapposizione al “decisum” valorizzando una non meglio precisata scientificità della prova del “pericolo psicopatologico futuro” (p. 33 ricorso) che sarebbe mancata per l’analisi condotta dal c.t.u. nominato dai giudici di merito, nelle cui conclusioni, sposate nell’impugnata sentenza, emerge l’alta conflittualità tra i coniugi stessi e l’incapacità di gestire il loro rapporto senza coinvolgere la figlia.

Non vi è invece alcun riferimento a quella parte della motivazione con cui i giudici di appello richiamano le concordi conclusioni raggiunte sul punto dai tribunali, ordinario e per i minorenni, chiamati ad intervenire per distinti procedimenti sulla del tutto insufficiente e inidonea assistenza alla minore – affetta da ritardo cognitivo -, idonea a garantirle uno sviluppo armonico della personalità per una assoluta ed irreversibile incapacità del genitore biologico a farsi carico delle sue esigenze di crescita, educazione ed evolutive.

E la vicenda giudiziaria articolatasi per i due distinti procedimenti, con l’ausilio di consulenti e strutture amministrative di supporto, di cui la Corte di appello apprezza, in modo concludente, il tentativo, nel loro lungo dispiegarsi, di recupero dei rapporti tra genitori e figlia, viene invece stigmatizzata in ricorso come momento di “esaltazione della professionalità degli operatori intervenuti con intento laudativo di carattere astratto e generale del ruolo e della funzione dei soggetti istituzionali” (p. 26 ricorso), nel suo complesso integrativo di un omesso esame del merito.

Si tratta di proposizione contenente un giudizio etico piuttosto che una strutturata disamina tecnica del dato impugnato che come tale si sottrae ad ogni utile ascrivibilità ad un motivo, ragionato, di confronto con la sentenza di appello.

13.2.2. Il tema della inattendibilità delle dichiarazioni rese nel corso dei procedimenti dalla minore (motivo n. 6), che come riportato nell’impugnata sentenza, aveva escluso di voler tornare in famiglia (p. 6 sentenza), è tratteggiato in modo generico, per richiamo al giudizio sulla fragilità emotiva e l’immaturità relazionale della minore come formulato da operatrici sociali e nominato consulente, giusta la chiosa finale che “non tutte le dichiarazioni rilasciate da A. nei procedimenti nei quali è stata disposta la sua audizione sono attendibili, in quanto subisce fortemente la suggestione delle figure…che costituiscono un riferimento per lei e ne è dipendente” (p. 35 ricorso).

Il dato, non specifico, neppure finalizzato ad individuare le dichiarazioni di rilievo, è poi del tutto genericamente sostenuto dalla dedotta violazione della L. n. 149 del 2001, art. 4, comma 4, nella parte in cui la norma fissa il termine di ventiquattro mesi al collocamento del minore presso un istituto, con richiamo alla necessità di un’attività coordinata dell’istituto ed i servizi sociali finalizzata al reinserimento del primo in famiglia. Manca il confronto con la motivazione su natura e fasi dei procedimenti che hanno preceduto l’adozione della declaratoria di adottabilità e si reiterano in via di mera contrapposizione critiche alle quali la Corte di merito ha fornito corretta e congrua riposta.

Ed infatti, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 24/09/2018 n. 22478).

13.2.3. Il profilo relativo all’apporto dei nonni materni ed alla loro capacità ed adeguatezza a divenire affidatari della minore (motivo n. 7) ripropone i temi dell’attaccamento dei nonni alla nipote e della loro disponibilità a prendersene cura senza tenere conto del decisivo passaggio, pure espresso dalla Corte di merito, sulla incapacità dei primi di supplire alle carenze dei genitori “rimanendo – costoro – responsabilmente coinvolti nella mai sopita guerra tra questi ultimi, sì da aggravare la disfunzionalità dei rapporti con la minore” (p. 11 sentenza).

Il motivo del ricorso pertanto meramente assertivo non vale a dare contenuto ad una perspicua e rilevante critica obliterando, e comunque non superando efficacemente, ogni passaggio della motivazione che di quella capacità ed adeguatezza esclude la sussistenza.

13.3. Le dedotte violazioni di legge (motivi nn. 8 e 9) integrative di un sistema di interventi e servizi in favore delle famiglie in difficoltà (L. n. 3 del 2000; L.R. Puglia n. 1 del 2009; Regolamento regionale n. 4/2007) divengono improprio strumento di contestazione nel merito della decisione adottata.

Le norme, la cui violazione si denuncia, disciplinano con carattere generale l’operatività delle strutture assistenziali e non avendo, come tali, quali loro dirette destinatarie le famiglie i cui figli siano attinti da un provvedimento giurisdizionale di adottabilità non definiscono in capo alle prime diritti azionabili nell’indicata materia.

13.4. Le ulteriori contestazioni (motivi nn. 10 e 11), sulla violazione delle norme in punto di vigilanza da esercitarsi dal giudice tutelare e sui poteri delle figure del tutore provvisorio e definitivo e, ancora, sul conflitto di interessi tra tutore e minore che legittimerebbe la nomina di un curatore speciale, sono inammissibili perchè propongono questioni nuove e comunque non rispettose del principio dell’autosufficienza (vd. Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 13/06/2018 n. 15430).

13.4.1. Tale deve qualificarsi quello sulla violazione degli artt. 78 e 101 c.p.c., prospettando siffatte critiche, quale ulteriore ragione di illegittimità l’evidenza che la mancata nomina di un curatore speciale alla minore sarebbe lesiva del contraddittorio e del diritto di difesa, in tal modo vulnerato.

Le critiche sono altresì inammissibili perchè mancanti di specificità e reiterative di questioni risolte dalla Corte di merito secondo corretta osservanza delle norme applicabili come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e comunque perchè non capaci di sostenere un contrario orientamento (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

Il ricorso non dà conto, nei dovuti termini di puntualità e precisione, della dedotta violazione dei compiti del giudice tutelare nella gestione della tutela se non per una operata denuncia di una non concludente posizione ideologica, a carattere pregiudiziale, adottata dall’ufficio tutelare di sanzionare i genitori della minore, nominando altresì quale tutore di quest’ultima una operatrice della struttura presso la quale la minore stessa era collocata.

D’altro canto, poi, le contestazioni sui poteri di nomina di un legale ad opera del tutore sono state correttamente risolte dalla Corte di appello con riconoscimento dell’autonoma legittimazione propria del tutore secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 08/06/2016 n. 11782; vd. anche: Cass. 07/05/2019 n. 12020).

13.4.2. Il ricorso nel resto deduce solo genericamente, ed in modo non autosufficiente, l’esistenza del conflitto tra minore e tutore, legittimante la nomina del curatore speciale, nella irrilevanza a tal fine di un rimarcato colpevole “disinteressamento” del primo sulla salute mentale della minore e di “gravi condotte di rilievo penale” “causa di lesioni permanenti” (p. 45 ricorso) in nessun modo altrimenti circostanziate.

Si tratta, invero, di onere di allegazione e puntualizzazione di imprescindibile rilievo perchè, come da questa Corte di legittimità rilevato, “nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d’interessi tra minore e genitore è “in re ipsa”, per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d’interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M. ovvero da uno dei soggetti indicati dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 10 ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l’interesse del minore” (Cass. 26/03/2010 n. 7281), con l’ulteriore precisazione che il conflitto d’interessi tra minore e tutore, solo potenziale, deve essere accertato in astratto ed “ex ante” e non in concreto ed a posteriori, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti in causa, con conseguente esclusione che il tutore pur se nominato nel corso del procedimento, versi sempre e comunque, anche soltanto potenzialmente, in conflitto d’interessi con il minore (Cass. 14/07/2010 n. 16553).

La confusione operata in ricorso tra rappresentanza sostanziale, che si vorrebbe in capo al tutore, e processuale, propria invece del curatore, non veicola debitamente la critica, obliterando il passaggio, imprescindibile, della esistenza di un conflitto tra rappresentato e rappresentante.

Solo il conflitto tra rappresentante e rappresentato, estremo da dedursi puntualmente ove i termini soggettivi dello stesso investano le posizioni del minore e del tutore, legittima la nomina della nuova figura, nella insussistenza, in astratto ed ab origine, di una diversa legittimazione per un diverso ambito di operatività, delle figure del tutore e del curatore.

14. Il ricorso è, in via conclusiva, infondato e va rigettato.

15. Le spese nei rapporti tra la ricorrente ed la controricorrente, G.B., tutore della minore A., restano compensate in ragione della natura della lite.

16. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il controricorso proposto da T.M..

Rigetta il ricorso proposto da L.F..

Compensa le spese del giudizio di legittimità tra L.F. e G.B., tutore della minore T.A..

Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA