Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21342 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21342 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DI AMATO SERGIO

‘SENTENZA ‘

sul ricorso 22028-2012 proposto da:
SPANO GIULIO (c.f. SPNGLI46L15H5010), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso l’avvocato
GENTILI AURELIO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 18/09/2013

unitamente all’avvocato GUGLIELMUCCI CORRADO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1220

ENAV S.P.A.;
– intimata-

1

Nonché da:
ENAV S.P.A.

(c.f. 97016000586), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso
l’avvocato FERRI MARIO, che la rappresenta e

GHIDINI GUSTAVO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SPANO GIULIO;

intimato

avverso la sentenza n. 1570/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/07/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
uditi, per il ricorrente, gli Avvocati GENTILI e
GUGLIELMUCCI che hanno chiesto l’accoglimento del

difende unitamente agli avvocati MARCO MERGATI,

ricorso;
uditi,

per la controricorrente e

ricorrente

incidentale, gli Avvocati GHIDINI e MERGATI che
hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

2

il rigetto del primo motivo del ricorso principale,
accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso
principale, inammissibilità del ricorso incidentale

condizionato, assorbito il ricorso incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 marzo 2012 la Corte di appello di
Roma confermava la sentenza, in data 7 gennaio 2005, con
cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato la

s.p.a., intesa ad ottenere il risarcimento dei danni
subiti in conseguenza della delibera del 9 marzo 2002 con
la quale l’assemblea dei soci lo aveva revocato senza
giusta causa dalla carica di presidente del consiglio di
amministrazione. In particolare, per quanto ancora
interessa,

la Corte di appello osservava che:

l)

l’assemblea straordinaria del 9 marzo 2002 aveva
deliberato di modificare lo statuto sociale prevedendo in
alternativa all’organo amministrativo collegiale anche la
carica di amministratore unico; 2) nella stessa data
l’assemblea ordinaria aveva deliberato di revocare gli
amministratori in carica, componenti del consiglio di
amministrazione, e di nominare un amministratore unico
sino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2002;
tale deliberazione era motivata «alla luce delle nuove
possibilità previste dallo statuto . . e della ben nota
situazione emergenziale che l’E.N.A.V. s.p.a. sta
attraversando» ed «essenzialmente al fine di garantire,
nell’attuale situazione dell’Enav S.p.a., una direzione
accentrata. Ciò discende anche dalla necessità di
4

domanda proposta da Giulio Spano nei confronti dell’ENAV

assicurare una guida caratterizzata da rapida ed immediata
funzionalità operativa e come tale sottratta – pur
transitoriamente alla dialettica dell’organo
amministrativo, dialettica che nel caso di specie ha
travalicato i limiti della normalità cagionando situazioni

operativo»; 3) la nuova possibilità offerta dallo statuto,
la conseguente necessità di valutare l’opportunità di
affidare l’amministrazione ad un organo collegiale ovvero,
in alternativa, ad un organo monocratico ed, infine, la
motivata preferenza per la gestione da parte di un singolo
amministratore anziché da parte di un organo collegiale
integravano nel loro insieme i presupposti per ritenere
sussistente la giusta causa di revoca dei componenti del
c.d.a., a prescindere dalle valutazioni espresse circa
specifiche vicende; 4) sussistevano giusti motivi per
compensare interamente le spese del giudizio di appello.
Giulio Spano propone ricorso per cassazione, deducendo
tre motivi. L’E.N.A.V. s.p.a. resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale affidato a tre motivi.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia

la violazione degli artt. 112, 113 e 153 c.p.c. nonché
l’omessa decisione in ordine all’actio nullitatis esperita
in appello, lamentando che la sentenza impugnata aveva
5

di ingovernabilità nell’indirizzo strategico e, talvolta,

omesso di rilevare, malgrado la questione fosse stata
sottoposta al suo esame, che il primo giudice
sostituendosi alla convenuta ENAV aveva non solo
qualificato la delibera del 9 marzo 2002 come delibera di
revoca del consiglio di amministrazione per giusta causa,

suo avviso integravano la giusta causa. In proposito, il
ricorrente evidenzia che l’ENAV nella propria comparsa di
risposta del 10 dicembre 2002 aveva affermato che nella
specie non si era verificata una ipotesi di revoca, ma una
causa atipica di cessazione dall’incarico conseguente alla
scelta dell’assemblea di nominare un amministratore unico;
soltanto in via gradatamente subordinata l’ENAV aveva
prospettato che la legittima decisione dell’assemblea di
modificare il modello organizzativo integrava gli estremi
di una giusta causa oggettiva ed implicita della revoca
dei precedenti amministratori ovvero che, comunque, alcune
dichiarazioni rese in sedi istituzionali ed alcune
decisioni operative avevano pregiudicato gli interessi e
l’immagine della società, venendo ad integrare una causa
soggettiva di revoca. A fronte di tali prospettazioni, il
primo giudice non solo aveva ritenuto che nella
fattispecie ricorresse una vera e propria ipotesi di
revoca, ma aveva individuato la giusta causa in fatti non
allegati dall’ENAV e precisamente, da un lato, nella
«incapacità dell’organo amministrativo prescelto
6

ma aveva individuato di propria iniziativa i fatti che a

(consiglio

di

amministrazione)

di

assicurare

un’appropriata ed efficiente gestione», rilevando anche
• che «tale inidoneità amministrativa è culminata e si è
resa manifesta con la tragedia avvenuta all’aeroporto di
Linate, in cui sono decedute 118 persone in conseguenza

canto, nelle improprie scelte gestionali poste in essere
con l’operazione della costituzione della Italflight
System s.p.a. «condotta dall’amministratore delegato
Gualano e non contrastata dall’attore quale presidente del
c.d.a.». Il primo giudice, pertanto, aveva individuato il
fondamento del potere di risolvere il rapporto in fatti
diversi da quelli allegati dalla convenuta, ponendo in
essere così un provvedimento la cui abnormità trascendeva
il vizio di extrapetizione e per questa ragione era stata
sottoposta alla Corte di appello con

l’actio nullitatis.

Nella specie, infatti, non era stato attribuito alla parte
un bene della vita diverso da quello richiesto, ma le era
stato attribuito lo stesso bene, sostituendo, tuttavia,
«l’intero impianto di allegazioni fattuali e giuridiche
dell’ENAV».
Il motivo, con il quale vengono dedotte censure
relative alla sentenza di primo grado, è inammissibile.
Invero, il vizio denunciato, malgrado gli sforzi della
difesa di prospettare l’omessa pronunzia della Corte di
appello come relativa ad

un’actio nullitatis,

integra
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dello scontro di due aeromobili sulla pista» e, d’altro

semplicemente gli estremi di una omessa pronunzia della
Corte di appello sulla mancanza di corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunziato che viziava la sentenza di primo
grado (art. 112 c.p.c.). Infatti, il principio della
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può

nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli
elementi obiettivi di identificazione dell’azione
e causa petendi)

(petitum

e, pertanto, non solo quando il giudice

attribuisca un bene della vita diverso da quello
richiesto, e nemmeno implicitamente compreso nella
domanda, ma anche quando attribuisca il bene richiesto
basando però la decisione su una diversa causa petendi e
perciò su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti,
ponendo così a fondamento della domanda un titolo nuovo e
difforme da quello indicato (e plurimis Cass. 22 marzo
2007, n. 6945; Cass. 2 febbraio 1995, 1222). Il motivo
così qualificato non è, tuttavia, autosufficiente poiché
non è precisato l’atto nel quale la questione sarebbe
stata sottoposta alla Corte di appello.
2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la

contraddittorietà della motivazione, lamentando che la
Corte di appello dopo avere svolto argomentazioni volte ad
individuare una giusta causa di carattere soggettivo,
integrata da una dialettica che aveva «travalicato i
limiti della normalità, cagionando situazioni di
8

ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo

ingovernabilità nell’indirizzo strategico e, talvolta,
operativo», aveva poi concluso in tutt’altra direzione,
individuando la giusta causa nel mero fatto oggettivo di
una opzione, a fini gestionali, per un organo monocratico
rispetto a quello collegiale.

violazione degli artt. 2919, 2383 e 2930 c.c., lamentando
che la sentenza impugnata aveva erroneamente identificato
la giusta causa con l’esercizio del potere di
autorganizzazione della società e con il suo
conseguenziale diritto di scegliere la configurazione
degli organi di amministrazione più adatta alle esigenze
sociali; infatti, la nozione di giusta causa che esclude
il diritto dell’amministratore revocato al risarcimento
dei danni esige sempre situazioni sopravvenute che minino
il

pactum fiduciae,

elidendo l’affidamento inizialmente

riposto sulle attitudini e capacità dell’organo di
gestione.
Il terzo motivo va esaminato prima del secondo per
ragioni di ordine logico ed è fondato (prescindendo dal
richiamo, evidentemente frutto di una svista, degli
inconferenti artt. 2919 e 2930).
Invero, questa Corte si è occupata più volte di
fattispecie nelle quali la cessazione di un componente del
consiglio di amministrazione discendeva da una
modificazione dell’organo amministrativo (v. Cass.

7
9

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la

maggio 2002, n. 6526 con riferimento al passaggio da un
Gotel;01,-;
organo monocratico ad un organoY- Cass. 12 settembre 2008,
n. 23557, con riferimento al passaggio da un organo
collegiale ad un organo monocratico; Cass. 19 novembre
2008, n. 27512, con riferimento ad una riduzione del

ha affermato, da un lato, che in tali ipotesi,
indipendentemente da una esplicita manifestazione di
volontà, ricorre una revoca implicita degli amministratori
incompatibili con il nuovo assetto della società e che,
d’altro canto, la giusta causa, tanto soggettiva che
oggettiva, non può essere integrata dal nuovo assetto
organizzativo, ma richiede la sopravvenienza di
circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla
prosecuzione del rapporto; in particolare, la giusta causa
oggettiva richiede la sopravvenienza di situazioni
estranee alla persona dell’amministratore, quindi non
integranti un suo inadempimento, ma tali da elidere
l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e
capacità dell’amministratore. A tale orientamento deve
essere data continuità considerato che le scelte
dell’assemblea sulla governance societaria da un lato sono
insindacabili e, d’altro canto, non sono di per sé
collegabili ad una rottura del pactum fiduciae.
Dall’accoglimento

del

terzo

motivo

consegue

l’assorbimento del secondo motivo, in quanto relativo alla
10

numero dei componenti del consiglio di amministrazione) ed

motivazione di una statuizione risultata errata in
diritto.
Con

il primo

condizionato motivo del

ricorso

incidentale l’ENAV denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2383, terzo comma, c.c., lamentando

oggettiva di cessazione del ricorrente dalla carica di
presidente del c.d.a. nella scelta dell’assemblea,
necessitata dalla situazione venutasi a creare, di
nominare un amministratore unico, con conseguente
cessazione del c.d.a.
Il motivo è infondato per le ragioni esposte nell’esame
del terzo motivo del ricorso principale. Inoltre, la tesi
prospettata dal ricorrente incidentale, attribuendo
all’assemblea il potere di far cessare gli amministratori
con delibere di carattere organizzativo, violerebbe il
principio di tassatività degli atti unilaterali con
efficacia per i terzi.
Con il secondo condizionato motivo del ricorso
incidentale l’ENAV denuncia il vizio di motivazione,
lamentando che la sentenza impugnata erroneamente non
aveva ritenuto sussistente la causa soggettiva di revoca
dell’odierno ricorrente nelle vicende che avevano
determinato la lesione del rapporto fiduciario tra le
parti e che erano state individuate dal primo giudice.

11

che la Corte di appello non aveva riconosciuto una causa

Il motivo è inammissibile in quanto relativo a
questione rimasta assorbita nel giudizio di appello e che
• potrà essere esaminata in sede di rinvio.
Con il terzo motivo (non condizionato) del ricorso
incidentale l’ENAV denuncia la violazione dell’art. 92,

aveva compensato le spese del giudizio di secondo grado
per non meglio specificati giusti motivi, a fronte del
totale rigetto dell’appello.
Il motivo resta assorbito dalla cassazione con rinvio
dell’impugnata sentenza.
P . Q . M .

dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso
principale; accoglie il terzo e dichiara assorbito il
secondo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbito il
terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio
2013.

secondo comma, c.p.c., lamentando che la Corte di appello

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