Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21342 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 13/08/2019), n.21342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1097/2018 proposto da:

M.M., MO.MA., mo.ma.,

G.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Tre Orologi, 10/e

presso lo studio dell’avvocato Massimo Ranieri e rappresentati e

difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Maria Grazia Maxia,

Roberta Chimenti, Massimo Ranieri e Deborah De Angelis giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana, 257

presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Dosi che lo rappresenta e

difende per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4394/2017 della Corte di appello di Roma,

pubblicata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe indicata, rigettando l’appello principale proposto da M.M., Mo.Ma., mo.ma. e G.F. nei confronti di C.F. e quello incidentale da quest’ultimo introdotto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato C.F., nato a (OMISSIS), figlio naturale di M.D., nato a (OMISSIS) e deceduto a (OMISSIS), data corretta in quella del 6.8.1994, ordinando all’ufficiale dello Stato civile del Comune competente l’annotazione della sentenza al passaggio in giudicato.

La Corte di merito ha ritenuto il risultato raggiunto dalla seconda c.t.u. – espletata in primo grado e giunta con la percentuale del 99,9999% di probabilità ad affermare che M.D. fosse il padre di C.F., in applicazione di metodo accreditato dalla comunità scientifica internazionale – di valenza tale da rendere superfluo ogni altro esame o il ricorso ad altro metodo.

Sono stati altresì ritenuti attendibili i testi che, nel diverso giudizio di disconoscimento della paternità promosso da C.F., ivi ancora Ca.Fa., nei confronti del padre legittimo, Ca.Ro., avevano riferito dell’esistenza di una relazione sentimentale tra C.M., madre di F., e M.D. in un periodo compatibile con il concepimento, circostanza nota alle persone che lavoravano nello spettacolo “(OMISSIS)” di cui M.D. era il protagonista.

La circostanza, per la prima volta dedotta dai convenuti, ricorrenti in cassazione, nel corso del giudizio di primo grado all’udienza del 19.5.2011, dopo che era stata espletata la seconda c.t.u., circa l’esistenza di rapporti sessuali tra C.M. e M.A., fratello di D., anch’egli deceduto, evidenza su cui i convenuti avevano articolato una prova per testi, era stata ritenuta tardiva per essere stata richiesta anni dopo il decorso dei termini per il deposito della memoria di cui all’art. 183 c.p.c., in cui la difesa di quelle stesse parti aveva sì richiesto di sentire quella teste, ma su evidenze del tutto diverse.

2. M.M., Mo.Ma., mo.ma. e G.F. ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi, ai quali resiste con controricorso C.F..

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha provveduto a depositare conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti fanno valere: la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 101,115,116 e 184-bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova della paternità naturale di M.D. dopo che il nominato c.t.u. ne aveva accertato una probabilità pari al 99,9999%, valutando di poter prescindere dal supplemento di indagine applicativo di un diverso calcolo biostatistico – pure inizialmente disposto su sollecitazione del consulente di parte convenuta che aveva rappresentato l’esistenza, in ambito scientifico, di diversa metodica che avrebbe tenuto conto della cd. “probabilità di dropin”, e cioè “di contaminazione del DNA ricavato dall’esito degli esami compiuti” -, nella dichiarata incapacità del consulente di ufficio di svolgerlo e nella irreperibilità di un esperto al quale demandarlo.

Il giudice di primo grado avrebbe poi apprezzato a sfavore dei convenuti nei termini di cui all’art. 116 c.p.c., la condotta processuale del loro consulente che aveva sollecitato un supplemento di indagine con applicazione di una diversa metodologia di calcolo senza poi fornire egli stesso il relativo risultato, pur disponendo degli strumenti necessari.

La Corte di appello, premessa l’esistenza di una prima c.t.u. di raffronto dei campioni genetici di C.F. e M.M., figlio legittimo di D., la quale aveva dimostrato la presenza di marcatori provenienti dalla medesima linea germinale maschile, ma con una probabilità di discendenza dallo stesso padre del solo 43,1%, aveva ritenuto sufficiente per l’accoglimento della domanda, nella irrilevanza del relativo supplemento, la seconda c.t.u. espletata per confronto, in seguito alla esumazione della salma, tra il D.N.A. di M.D., e quello di C.F., per una così accertata altissima probabilità di paternità biologica. Non era stata accolta invece la richiesta dei ricorrenti, appellanti in quella sede, di riesumare la salma del fratello di D., M.A. per ogni indagine da esperirsi sulla sua compatibilità genetica con l’appellato.

La Corte di merito, nel qualificare come tardiva la richiesta di audizione quale teste di colei che era stata per oltre trent’anni la governante di casa M., la signora R., non aveva tenuto conto della possibilità di rimettere in termini ex art. 184-bis c.p.c., ratione temporis applicabile, i richiedenti.

Sarebbe stato invero ragionevole ritenere che la dichiarazione dalla prima sottoscritta solo il 27 aprile del 2011 e versata in atti -in cui ella riferiva di una confidenza ricevuta da M.D. sull’esistenza di rapporti sessuali tra la C. ed il fratello, M.A. – si giustificasse quanto all’epoca della sua redazione solo con l’intervenuta conoscenza da parte della donna della pendenza del giudizio, di poco precedente.

Infatti era da tempo cessata ogni relazione della signora R. con la famiglia M..

L’errore in cui era incorsa la Corte territoriale nel non dare ingresso all’audizione della teste avrebbe precluso ogni approfondimento istruttorio con superamento di ogni margine di incertezza sull’attribuzione della paternità, nonostante gli esiti della prima c.t.u. che nel raffronto del materiale genetico dell’attore con quello di M.M. aveva concluso per l’appartenenza del C. alla stessa linea germinale maschile che veniva, individuata nella persona di D. o, ancora, del padre o del nonno di questi, con una percentuale di compatibilità pari al 43,1%, del tutto insufficiente per affermare che C.F. e M.M. fossero figli dello stesso padre.

La Corte di merito in modo sperequativo aveva consentito all’attore di introdurre i verbali di una prova per testi svoltasi nel separato giudizio di disconoscimento della paternità legittima, senza contraddittorio con i convenuti-appellanti e ciò nonostante le perplessità manifestate dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma che in quel diverso giudizio aveva impugnato in cassazione le dichiarazione di quei testi.

Ed invero i testi U. e Ra., sentiti nel separato giudizio di disconoscimento della paternità sarebbero stati inattendibili anche per avere dichiarato che l’attore aveva avuto conoscenza della filiazione naturale solo nell’estate del 2002 là dove invece, secondo fonti di stampa rappresentate dai convenuti, siffatta conoscenza risaliva all’anno 1987.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono: la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La percentuale pari a 99,9999% in tema di possibile paternità biologica era sì molto elevata, ma non idonea a provare la paternità di M.D..

Le sentenze di merito non avrebbero infatti indicato le ragioni che avevano consentito ai giudici dei vari gradi di superare la valutazione di insufficienza della seconda relazione di c.t.u. che aveva pure determinato il giudice di primo grado a disporre un supplemento di perizia sul nuovo metodo biostatistico.

La sentenza impugnata avrebbe operato una inversione dell’onere della prova attribuendo, per l’art. 116 c.p.c., agli eredi M. gli effetti della condotta del loro consulente ed avrebbe omesso di pronunciare ex art. 112 c.p.c. sul punto.

3. Può darsi congiunta trattazione ai due motivi di ricorso che si prestano, per contenuti e tecnica di stesura, ad una loro unica valutazione di infondatezza e finanche, per taluni profili, di inammissibilità; le ragioni sono quelle di seguito indicate.

A sostegno dei proposti motivi viene infatti richiamato dai ricorrenti il medesimo insieme di norme processuali ed a rilievo costituzionale che viene declinato a sostegno ora di una violazione d’indole sostanziale ora processuale e, ancora, per evocare un vizio di omesso esame nei termini della novellata figura del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Le contestazioni portate negli articolati motivi sono in modo inammissibile finalizzate a dare contenuto ad un parallelo percorso di prova diretto a ricondurre la paternità naturale di C.F. ad M.A., germano di D..

I ricorrenti denunciano in tal senso: ora la mancata applicazione da parte della consulenza di ufficio, posta a base della impugnata sentenza, di un metodo di calcolo biostatistico del dato genetico che si vorrebbe contraddistinto da una superiore validabilità scientifica, perchè comprensiva di errori da contaminazione del materiale esaminato; ora l’attendibilità della prova per testi dai primi articolata che non sarebbe stata oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito di primo e secondo grado per una ritenuta tardività dell’istanza di prova determinata da un’erronea applicazione dell’istituto di cui all’art. 184-bis c.p.c.

3.1. Il primo profilo mira a contestare l’erroneità della motivazione impugnata, di cui segnala l’incompiutezza, nella parte in cui il giudice di primo grado e la Corte di appello, confermando del primo la decisione, hanno tenuto fermo il risultato della c.t.u. affermativa della paternità, in ragione dell’altissima percentuale di compatibilità ivi registrata denunciando del metodo applicato dal consulente di ufficio la mancata epurazione del dato probabilistico ottenuto dall’errore da contaminazione del materiale genetico.

La motivazione sul punto adottata dalla Corte di merito non si espone a censura in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno ritenuto esaustivi i risultati raggiunti dal nominato c.t.u. valorizzando, insieme alla valenza scientifica della metodica osservata – il cd. metodo PES accreditato dalla comunità scientifica internazionale, conclusione di cui pure, in modo concludente, si segnala nella sentenza impugnata la condivisione da parte del c.t.p. degli appellanti -, l’evidenza in fatto che comunque sarebbe stato omesso l’espletamento del diverso ed alternativo metodo ad opera del consulente di parte, che pure ne sollecitava l’adozione, e in ogni caso l’offerta del suo esito.

La reiterazione della critica già debitamente governata dai giudici di appello per una motivazione che, non soffrendo neppure di quella contraddittorietà e mera insufficienza – denunciabile in cassazione ante novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, del vizio di motivazione in sede di legittimità – non è comunque capace di veicolare l'”omesso esame del fatto decisivo per il giudizio” di cui al pure novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto rileva nell’adottata motivazione è infatti l’accreditamento presso la comunità scientifica internazionale della diversa metodica computazionale osservata dal c.t.u. nel fissare i punti percentuale di compatibilità genetica del materiale organico indagato, passaggio con la cui decisività non si confronta il proposto ricorso.

In modo generico il ricorso deduce infatti circa il maggior rigore scientifico della propugnata metodologia di computo senza che siffatta affermazione sia sostenuta da solide ragioni scientifiche, dirette a sconfessare l’esistenza dell’indicata premessa.

Quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Cass. 03/08/1999 n. 8383; Cass. 30/08/2004 n. 17318).

In materia di ricorso per cassazione là dove a venire in considerazione quale “fatto decisivo per il giudizio”, che si assuma mancato nella valutazione del giudice del merito, sia il metodo scientifico da quest’ultimo adottato in adesione alle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., affermandosi il maggiore rigore di quello sostenuto nei formulati rilievi dal consulente tecnico di parte, il ricorrente è tenuto ad allegare del metodo propugnato il carattere scientifico da intendersi come sua riconoscibilità presso la comunità internazionale e la prevalenza dello stesso per un’evidenza che sia, come tale, mancata nelle valutazioni condotte nell’impugnata motivazione.

Nel caso di specie i ricorrenti non provvedono a denunciare della metodica di computo rimasta inosservata il suo riconoscimento come unico o prevalente criterio scientifico capace, come tale, di incidere, escludendo o contenendola grandemente, sull’altissima percentuale del diverso metodo di calcolo osservato in sentenza e pari al 99,9999% di compatibilità del materiale genetico posto a confronto.

La diversa metodica, non allegata per gli indicati contenuti, non riesce pertanto a definire la “decisività” del fatto omesso.

La Corte di appello, con giudizio di chiusura e valutazione piena, correttamente conclude quindi nel senso che la valenza scientifica del metodo applicato dal c.t.u. è di tale rilievo presso la comunità scientifica internazionale “da rendere superfluo ogni altro esame o ricorso ad altro metodo” (p. 4 motivazione).

3.2. Nel resto la dedotta omessa ammissione della prova per testi articolata dai ricorrenti in primo grado a distanza di anni dalla maturata decadenza processuale, mira ad una rivisitazione del merito per una lettura alternativa in cui si combinano la diversa valenza che si vorrebbe attribuire alla prova scientifica ed una prevalenza degli esiti della prova testimoniale tardiva, per un percorso che anche per quest’ultimo estremo non riesce a dare conto di vizi fondati nella motivazione o di violazioni di legge.

Come già da questa Corte di legittimità affermato, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17/01/2019 n. 1229; Cass. 27/12/2016 n. 27000).

E tanto là dove poi, e più in generale, come questa Corte di legittimità in più occasioni ha affermato, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che, esterna all’esatta interpretazione della norma, inerisce piuttosto alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. 14/01/2019 n. 640; Cass. 11/01/2016 n. 195).

3.3. La Corte di merito ha correttamente ritenuto l’intempestività della prova per testi articolata dagli appellanti allorchè era da tempo maturata in loro danno la decadenza per inosservanza dei termini di processuali di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Nel resto manca in ricorso l’allegazione di una richiesta di rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. che sia stata tempestivamente coltivata dai ricorrenti dinanzi ai giudici di merito e vi è incompletezza della stessa dedotta fattispecie processuale.

Ed infatti, l’istituto della rimessione in termini, sia nella norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. 06/07/2018 n. 17729; Cass. SU 18/12/2018 n. 32725).

Siffatta evidenza, in nessun modo allegata in ricorso, non consente a questa Corte di legittimità di esercitare il dovuto controllo sulla motivazione e non, invece e direttamente, sulla ragioni che di quell’istanza avrebbero dovuto determinare l’accoglimento o il rigetto da parte del giudice di merito.

3.4. Resta fermo altresì il rilievo della mancata allegazione della decisività della prova tardiva e tanto a fronte di un articolato quadro istruttorio che correttamente governato dai giudici di merito lascia come prova principe quella genetica espletata, per l’elevatissima percentuale di compatibilità per la stessa registrata.

Costituisce infatti ormai approdo della giurisprudenza di legittimità quello per il quale, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca, anche “per relationem”, le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA (che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi), dovendosi ritenere che il giudice, salvo il caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenze tecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal consulente d’ufficio (Cass. 24/12/2013 n. 28647; Cass. 14/07/2011 n. 15568).

4. Assorbito ogni altro profilo, il ricorso, conclusivamente infondato, va rigettato con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate per questa fase del giudizio secondo soccombenza, come da dispositivo.

Va dichiarata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere a C.F. le spese processuali che liquida, per il giudizio di legittimità, in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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