Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21341 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26878-2014 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato IGOR ZORNETTA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI

40, presso lo studio dell’avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE URSO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

4/06/2014, depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’avv. Scognamiglio per il controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.H. propone ricorso per cassazione contro A.L., che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della corte di appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello e rigettato i restanti confermando la sentenza del tribunale di Gorizia che aveva rigettato le sue domande per il pagamento di Euro 36.882,25 a titolo di corrispettivo sia per l’opera professionale svolta per l’acquisto del natante (OMISSIS) sia a titolo di rimborso delle spese per il trasferimento dell’imbarcazione da (OMISSIS).

La sentenza richiama quella di primo grado che aveva escluso compensi per l’attività di mediatore non essendo l’attore iscritto al relativo albo e ritenuto provato il pagamento di Euro 20.000 a saldo e non di 11.800, addirittura superiore alla richiesta di Euro 18.682.95 in base alla dichiarazione della teste che aveva confermato la dazione a saldo e ritenuta attendibile anche se segretaria personale del convenuto.

Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. sulla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello. 2) vizi di motivazione sull’attendibilità della teste.

Le censure non meritano accoglimento.

Come dedotto, la sentenza si basa sulla dichiarazione della teste che aveva confermato la dazione a saldo e ritenuta attendibile anche se segretaria personale del convenuto.

In ordine alla prima doglianza va rilevato che stabilire se i motivi di gravame posseggano il requisito della specificità è un giudizio di fatto.

Vero è che, trattandosi di fatto squisitamente processuale sarebbe consentito alla Corte di Cassazione sindacare nel merito la correttezza della valutazione compiuta dalla sentenza ma è altresì vero che in questo caso il ricorrente ha l’onere di censurare espressamente l’accertamento in fatto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 13.1.2015 n. 277).

La seconda censura propone un riesame del merito, criticando genericamente la decisione senza fornire argomenti idonei a suffragarne la riforma, non considerando che il giudizio sull’attendibilità del teste è prerogativa del giudice di merito, insuscettibile di sindacato di legittimità se sufficientemente motivato, come nella specie.

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. condanna il ricorrente alle spese in Euro 3700 di cui 3500 per compensi, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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