Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21341 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.14/09/2017), n. 21341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15720-2016 proposto da:
L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. IPPOLITO NIEVO
61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore, in proprio e quale mandatario della società di
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO
MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1246/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione avanzata da L.D. nei confronti dell’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a., nonchè di Equitalia sud S.p.a., avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 58.781,27 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;
che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla mancata contestazione da parte dell’opponente della sussistenza del rapporto giuridico previdenziale e del conseguente obbligo retributivo, nonchè sull’omesso disconoscimento della conformità all’originale delle riproduzioni degli estratti contributivi;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il L. sulla base di due motivi;
che l’Inps ha prodotto procura in calce al ricorso, mentre Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che non risulta acquisito, con riferimento alla notifica nei confronti di Equitalia sud s.p.a., l’avviso di ricevimento atto a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
PQM
Dispone il rinvio del processo a nuovo ruolo per il rinnovo della notifica nei confronti di Equitalia sud s.p.a.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017