Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21341 del 09/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 21341 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 26561-2008 proposto da:
AMOROSI ANTONINO MRSNNN38S01C426S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SANTAMAURA 49, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI MANCINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CASCIERE DOMENICO;
– ricorrente 2014
1252

contro

1-1,1run.
AMOROSI ALESSANDRO MRSLSN7599P16A34, AMOROSI GIOVANNA
MRSMGV72P61A345R, elettivamente domiciliati in ROMA,
V.LE COLLI PORTUENSI 345, presso lo studio
dell’avvocato BELLONI MAURIZIO, rappresentati e difesi

Data pubblicazione: 09/10/2014

dall’avvocato BACCHETTA MIRELLA;
– controricarrentl

avverso la sentenza n. 672/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 19/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICARONI;
udito

l’Avvocato MANCINI

Giovanni

con delega

depositata in udienza dell’Avvocato CASCIERE Domenico,
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito l’Avvocato PASCALE Al ap Silvio, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato BACCHETTA Mirella,
difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. ELISA

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello de
L’Aquila, depositata il 19 settembre 2007, di parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Avezzano, che aveva accolto la

Giovanna e Alessandro.
1.1. – Il Tribunale aveva dichiarato sciolta la comunione
ereditaria creatasi a seguito della morte di Gaetanina Di Domenico, rispettivamente moglie e madre delle parti in causa, e
aveva assegnato all’attore l’intera quota del terreno e sovrastante fabbricato caduti in successione, dietro versamento ai
figli, a titolo di conguaglio, della somma di lire 46.030.000
ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dal mese di aprile
1997 al saldo.
1.1. – Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello Giovanna e Alessandro Amorosi, contestando sia la determinazione del valore dell’immobile oggetto della divisione,
sia la ritenuta non comoda divisibilità dello stesso, e chiedevano la rinnovazione della CTU e la predisposizione di

un

domanda proposta da Antonino Amorosi nei confronti dei figli

progetto di divisione.
L’appellato eccepiva la tardività del gravame, contestando
anche il merito e proponeva appello incidentale

finalizzato

alla riduzione della somma da corrispondere ai coeredi.

• I

2. – La Corte d’appello, con la sentenza oggetto del presente ricorso, accoglieva il gravame principale, rigettava
quello incidentale e dichiarava compensate le spese di lite.
2.1. – Osservava la Corte distrettuale che lo scioglimento

bene la quota di un immobile già in comunione tra la de culus
e uno dei coeredi, implicava il contestuale scioglimento della
predetta comunione convenzionale tra i coniugi, donde la necessità di procedere a distinte operazioni divisionali, a partire dallo scioglimento della comunione convenzionale.
2.2. – Su tali premesse, e previa attribuzione alla massa
ereditaria della porzione di bene, del valore di euro
79.321,83, comprendente l’appartamento in costruzione al primo
piano del fabbricato, oltre alla quota della corte comune e al
conguaglio di euro 27.537,33, dovuto dal sig. Antonino Amorosi
in quanto assegnatario della restante porzione iure proprio.
Conclusivamente, la Corte d’appello assegnava agli appellanti principali l’appartamento sito al primo piano del fabbricato,

rilevando che lo stesso non era frazionabile, e che,

tra le opposte istanze di assegnazione, la preferenza doveva
essere accordata ai predetti in quanto titolari della quota
maggiore

nell’ambito della

dell’eccedenza

di

euro

comunione,
8.082,38

da

con

addebito

corrispondere

all’appellato.

2

della comunione ereditaria, che aveva ad oggetto come unico

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Antonino Amorosi, sulla base di un motivo.
Resistono con controricorso Giovanna e Alessandro Amorosi.
Considerato in diritto

primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto non contiene la
descrizione sommaria del fatto.
1.1. – Secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, il disposto dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena
d’inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa può ritenersi osservato quando dalla lettura del ricorso sia
possibile ricavare la cognizione dell’origine e dell’oggetto
della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad
altre fonti. Non é richiesta l’adozione di un modulo redazionale, né di formule specifiche, e difatti si ritiene la prescrizione di legge è rispettata anche quando nel ricorso sia
stata trascritta la sentenza impugnata, purché se ne possa ricavare la cognizione della vicenda processale

(ex pluximis,

Cass., Sez. I, sentenza n. 4782 del 2010).
1.2. – Nella specie, il ricorso non illustra direttamente
la vicenda processuale, né richiama la sentenza impugnata, con
la conseguenza che la funzione illustrativa richiesta dalla
norma processuale non può ritenersi assolta.
3

1. – Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366,

2. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 maggio

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA