Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21341 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18411-2018 proposto da:

T.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO MUROLO;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, T.A.L., TE.AN., T.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 478/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 T.M.M., T.A., Te.An. e T.C. convennero dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, esponendo che:

-) erano successori (il ricorso non precisa a quale titolo) di Te.Ci., deceduto nel 1997;

-) Te.Ci. era proprietario di un fondo esteso per 112 ettari, in località (OMISSIS), nel territorio del comune di (OMISSIS);

-) nel 1978 tale fondo venne volontariamente ceduto alla Regione Puglia affinchè questa vi realizzasse un progetto di rimboschimento, con l’obbligo di corrispondere al proprietario una indennità di occupazione e di riconsegnarlo nel 1995;

-) durante l’occupazione del fondo da parte della Regione Puglia la proprietà aveva subito vari danni: alcuni fabbricati rurali erano andati in rovina; una parte del fondo era stata interclusa; una servitù di passaggio era stata interdetta;

-) la Regione inoltre, scaduto il termine della concessione, era rimasta nella detenzione dell’immobile sino al 2001, senza versare alcuna indennità al proprietario.

Chiesero pertanto la condanna della Regione al risarcimento del danno per i fatti sopra descritti.

2. Con sentenza n. 3575/12 il Tribunale di Bari rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti.

3. La Corte d’appello di Bari, con sentenza 15 marzo 2018 n. 478, accolse uno dei cinque motivi di appello, condannando la Regione Puglia al pagamento in favore degli appellanti dell’indennità per l’occupazione degli immobili, quantificata in Euro 5.229.

La Corte d’appello ritenne:

-) che nel fondo ceduto alla Regione Puglia non era compresa la particella numero 25, della quale gli attori avevano lamentato lo spoglio;

-) che le modifiche apportate al fondo durante il possesso da parte della Regione non avessero provocato alcuna interclusione delle proprietà immobiliari di Te.Ci. in esso incluse;

-) che, altresì, era mancata “del tutto” la prova che l’immobile fosse stato danneggiato;

-) che le diverse conclusioni cui pervenne il consulente tecnico d’ufficio, secondo cui le recinzioni realizzate dalla Regione al fine del rimboschimento dell’area avevano determinato l’impossibilità di accesso ad una particella, e consentito altresì il deterioramento dei beni di probità degli attori, erano “arbitrarie”, e comunque non erano frutto di una ispezione diretta dei luoghi.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla sola T.M.M., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1051,1054,2043 e 2697 c.c.; nonchè degli artt. 155 (sic) e 116 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che, per effetto di un “atto di sottomissione” (non altrimenti specificato) stipulato tra il defunto Te.Ci. e la Regione Puglia, con conseguente trasferimento a quest’ultima di alcune porzioni di terreno, il fondo originariamente unitario era venuto a dividersi in due parti, e per effetto di questa divisione la masseria di Te.Ci. posta all’interno del fondo era rimasta interclusa dall’accesso alla via pubblica.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perchè censura la valutazione delle prove.

La Corte d’appello, infatti, a pagina 3, ultimo capoverso, della propria sentenza, ha espressamente affermato che nel caso di specie “manca del tutto la prova della irraggiungibilità dell’immobile di proprietà dell’appellante”, giudizio che costituisce un tipico apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1140,1064,2043 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 155 (rectius, probabilmente, 115) e 116 c.p.c.; nonchè il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

L’illustrazione del motivo si diffonde sui presupposti degli atti di spoglio, e sul fatto che nel caso di specie la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova della sussistenza di tali atti di spoglio da parte della Regione in danno di Te.Ci..

2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile perchè censura la valutazione delle prove: e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sulla sua chiarezza, coerenza e pertinenza rispetto al contenuto oggettivo della sentenza impugnata.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.M.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

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