Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21340 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22211-2014 proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N 2, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO LABELLARTE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., EQUITALIA ETR SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1459/2014 del TRIBUNALE di BARI

dell’08/03/2014, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il comune di Bari propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria contro G.M. ed Equitalia, che non svolgono difese, avverso la sentenza del tribunale di Bari 8.3. 14 che ha rigettato gli appelli incidentali di Equitalia e del Comune ed accolto parzialmente l’appello principale del G. proposto unicamente in punto di spese di lite compensate dal primo giudice, condannando il comune alle spese di primo grado in favore dell’avv. R., anticipatario e gli appellati in solido a quelle di appello sul presupposto che il giudice di prime cure aveva correttamente applicato le maggiorazioni L. n. 689 del 1981, ex art. 2 ed errato nel compensare le spese in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni che certamente non sussistevano nei confronti del Comune che aveva resistito senza fondamento all’opposizione.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione di norme di diritto in materia di somme richieste a titolo di maggiorazioni, L. n. 689 del 1981, art. 27, artt. 203, 204 e 206 C.d.S..

Va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di maggiorazioni.

Dopo un iniziale indirizzo in senso diverso (Cass. 16.2.2007 n. 3701) la successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100 ex multis e, di recente Cass. 1.2.2016 n. 1884)) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.

Del resto Corte Cost. 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007.

In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1.

Il Consiglio di Stato, richiamando detta decisione, ha valorizzato il momento della esigibilità della sanzione.

Donde la pronunzia nel merito col riconoscimento della sanzione accessoria mentre la non univocità della giurisprudenza sul punto consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, riconosce la sanzione accessoria della maggiorazione del 10% semestrale.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA