Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21340 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 13/08/2019), n.21340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23479/2014 R.G. proposto da:

N.B., N.G., R.S.,

S.A., elettivamente domiciliati in Roma Via F. Confalonieri 5 presso

lo studio dell’avvocato Manzi Andrea che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Di Lorenzo Angelo e Rampazzo Raffaella,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune Di Altavilla Vicentina, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Giosuè Borsi 4 presso lo

studio dell’avvocato Scafarelli Federica che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Dal Prà Sergio, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1654/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/04/2019 dal Consigliere PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1654/2013 pubblicata il 9 luglio 2013 la Corte d’appello di Venezia, pronunciando in unico grado, determinava l’ammontare della giusta indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Altavilla Vicentina a N.G., N.B., R.S. e S.A. in Euro 447.550, determinava la giusta indennità di occupazione dovuta agli stessi attori suindicati in Euro 9.324, nonchè determinava l’indennità dovuta a N.C. D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 9, in Euro 127.054,62, oltre interessi legali dall’1-1-2004 su tutte le somme come sopra determinate, disponendo il deposito delle stesse presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2. Avverso la citata sentenza N.G., N.B., R.S. e S.A. propongono ricorso affidato a tre motivi, resistito con controricorso dal Comune di Altavilla Vicentina.

3. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso dei ricorrenti è errata la determinazione del valore venale effettuata dalla Corte d’appello (Euro 23/mq.) in quanto non tiene conto delle possibilità legali ed effettive di edificazione consentite nel caso di specie. L’area espropriata, pur essendo in zona F – area parco ed attrezzature sportive – consentiva ai proprietari l’edificazione diretta di mc. 4.075,13 per la realizzazione di attrezzature per lo svago e lo sport. Inoltre i ricorrenti lamentano omesso esame di un fatto decisivo consistente nel non aver considerato che il contratto allegato alla CTU riguardava un bene, acquistato dal Comune di Creazzo, non avente alcuna possibilità di edificazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La censura, sebbene rubricata come inerente a vizio di violazione di legge, si risolve nell’impropria richiesta di una revisione della stima e, quindi, di un nuovo giudizio di merito. Invece il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

Inammissibile è anche la doglianza relativa all’omesso esame di fatto decisivo, consistito, ad avviso dei ricorrenti, nel mancato rilievo che il contratto del 23-4-2008, allegato alla CTU e assunto a parametro del valore dell’area ablata, riguardasse un bene senza possibilità edificatorie.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (tra le tante Cass. n. 20694/2018).

I ricorrenti, pur allegando che la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti, sebbene non menzionata nella sentenza impugnata, non indicano in quale specifico atto del giudizio precedente sia avvenuta la deduzione del fatto di cui ora lamentano l’omesso esame, sicchè la censura difetta di autosufficienza.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, per avere la Corte territoriale statuito che l’indennità dovuta al fittavolo dovesse detrarsi dall’indennità spettante ai proprietari senza sollecitare la discussione sul punto, tanto che la questione era stata affrontata dai ricorrenti solo con la replica alla comparsa conclusionale.

2.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato (Cass. n. 18635 del 2011; n. 1201 del 2012; n. 26831 del 2014; n. 6330 del 2014) che “la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce, solo, l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata. E’ stato sostenuto, in particolare, che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è in sè nulla, in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini”. (SU 20935 del 2009; n. 2984 del 2016; n. 16049/2018; 15037/2018).

Nella specie non ricorre la denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in quanto è di puro diritto la questione relativa alla detraibilità dell’indennità dovuta al fittavolo.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso dei ricorrenti l’indennità spettante al fittavolo era stata erroneamente detratta dall’indennità di espropriazione in quanto il valore venale è ineludibile ed il diritto degli espropriati ha fondamento costituzionale, oltre che fonte nei principi della CEDU. L’indennità dovuta al fittavolo trova invece genesi nella tutela della privazione del bene strumentale produttivo.

3.1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza più recente di questa Corte ha affermato, con un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che “In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, all’affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un’indennità aggiuntiva, L. n. 865 del 1971, ex art. 17, autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione all’indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che l’art. 35 Cost. e ss., assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l’espropriante possa andare incontro ad esborsi – preventivamente valutabili – complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall’art. 42 Cost.” (Cass. n. 11464/2016).

4. Poichè la Corte territoriale non si è attenuta al suesposto principio, il terzo motivo di ricorso merita accoglimento.

Ne consegue la cassazione, nei limiti del motivo accolto, della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, accoglie il terzo motivo, cassa nei precisati limiti la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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