Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2134 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 29/01/2021), n.2134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19752-2019 proposto da:

J.B., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. 1024/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da J.B., cittadino del Gambia, con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Salerno – sez. di Campobasso – il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. La domanda di protezione internazionale veniva rigetta dalla Commissione territoriale.

1.2. Avverso tale provvedimento, il richiedente proponeva ricorso al Tribunale di Campobasso, che, con decreto del 13.5.2019, rigettava il ricorso.

1.3. Osservava il Tribunale come le ragioni per le quali il ricorrente aveva lasciato il paese d’origine fossero estranee al perimetro della protezione internazionale, essendo legata al timore per la vendetta da parte dei vicini per aver provocato un incendio sulla loro proprietà, danneggiando i terreni. Inoltre, non aveva spiegato i motivi per i quali non aveva denunciato i fatti alla Polizia locale in seguito alle aggressioni da parte dei vicini.

1.4. Quanto al difetto dei presupposti per la tutela invocata, il Tribunale adito, richiamando l’ultimo rapporto di Amnesty International (2017-18), evidenziava l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ravvisandosi nel Paese d’origine situazioni di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno.

1.5. Quanto, infine, alla tutela rappresentata dal permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale osservava come non fossero stati allegati dal richiedente motivi o documenti dai quali si potesse ricavare che egli fosse affetto da gravi stati patologici o fosse, più in generale, vulnerabile al punto che il rientro nel Paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità.

2. Ha proposto ricorso per cassazione J.B. sulla base di tre motivi. 2.1.11 Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9 e 11 e successive modifiche, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,14 e art. 27, comma 1 bis e successive modifiche, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g) e artt. 3, 5, 7 e 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla valutazione della vicenda personale del richiedente, alla luce della situazione esistente in Gambia, oltre alla mancanza totale di motivazione. In particolare, il giudice di merito avrebbe trascurato il rischio di persecuzioni da parte dei vicini per l’incendio di arachidi e l’inerzia delle autorità di polizia in relazione alle vendette tra privati. A ciò si aggiunge la doglianza concernente l’inadempimento, imputabile al Tribunale, del dovere enucleato al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 35 bis, comma 11, per non aver il Tribunale disposto l’udienza di comparizione e l’audizione del ricorrente, in assenza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Come risulta testualmente dal decreto impugnato, il Tribunale ha fissato l’udienza di comparizione delle parti poichè in sede amministrativa non era stata effettuata la videoregistrazione. Tale interpretazione è conforme alla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008 e dell’art. 35 -bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, e, precisamente nel caso di assenza della videoregistrazione, che, secondo le intenzioni del legislatore, è elemento centrale del procedimento in quanto consente al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali (ex multis Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, n. 24112;Cassazione civile sez. I, 28/02/2019, n. 5973; Cassazione civile sez. I, 05/07/2018, n. 17717).

1.3. Ulteriore aspetto, posto in rilievo dal ricorrente riguarda l’obbligo di audizione del richiedente la protezione internazionale, al fine di assicurare un contraddittorio non meramente cartaceo ma effettivo con la presenza della persona interessata.

1.4. Anche questa censura deve essere disattesa.

1.5. L’obbligo di fissazione dell’udienza di comparizione personale del in caso di assenza della videoregistrazione non implica necessariamente l’obbligo dell’audizione del richiedente da parte del giudice di merito.

1.6. Anche nella materia della protezione internazionale vige il generale dovere di allegazione delle ragioni per le quali si impugna il provvedimento della Commissione Territoriale; il ricorrente non deve limitarsi a contestare genericamente il suo diritto ad essere sentito ma deve spiegare per quale motivo le sue dichiarazioni non sono state ritenute credibili.

1.7. Il motivo di ricorso non può esaurirsi nella generica doglianza dell’assenza dell’ascolto personale, che non è previsto nè dalla normativa nazionale nè da quella Euro unitaria.

1.8. Secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 26.7.2017, Moussa Sacko, la necessità che il giudice proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del generale dovere di allegazione previsto dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva 2013/32. Il giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. La Corte di giustizia ha quindi definito la questione pregiudiziale stabilendo che la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare gli artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione.

E’ invece necessario che, in occasione della procedura di primo grado, sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima. In conclusione, secondo la Corte di Lussemburgo, spetta al giudice stabilire la necessità di disporre l’audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

1.9.Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

1.10.Nel caso di specie, il motivo di ricorso denuncia plurime violazioni di legge senza confrontarsi compiutamente con la motivazione impugnata, limitando le doglianze ad un apodittico diritto all’ascolto e ad un generico dovere di cooperazione istruttoria. Il ricorrente si limita a contestare in modo generico la valutazione sulla credibilità effettuata dal Tribunale senza chiarire, alla stregua dei parametri stabiliti dal D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, le ragioni per le quali ha errato il giudice di merito nel valutare la carenza di credibilità.

1.11. In definitiva, il motivo di ricorso è privo di specificità in quanto non allega i motivi per i quali le dichiarazioni sarebbero credibili e contrappongono alla valutazione del giudice di merito una differente interpretazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente, senza allegazioni di elementi nuovi rilevanti ai fini del decidere, risolvendosi nella mera trascrizione della normativa in materia. Inoltre, il ricorrente omette di specificare le ragioni per le quali un fatto privato, come da un incendio, accidentale o doloso, dei terreni della proprietà vicina possa derivareutn danno grave, per il quale è prevista tutela dalla Convenzione di Ginevra; esso è fondato sul timore di vendetta da parte di privati e non su minacce e altri fatti da cui evincere che lo Stato non possa o non voglia offrire protezione (Cass. Civ.. Sez VI N. 9043/2019; Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, n. 9043).

1.13. Analogo rilievo va esteso alla richiesta della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c. del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo il Tribunale richiamato, in conformità al dovere di cooperazione sullo stesso gravante, le fonti internazionale- nella specie il report 2017-2018 di Amnesty International, idonee a dimostrare l’inesistenza di una situazione di conflitto armato interno e/o internazionale nel Paese d’origine del richiedente, nè la censura indica, in modo specifico, elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, attraverso richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire a questa Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (ex multis Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Gambia; lamenta che il Tribunale non abbia valutato le condizioni di vulnerabilità ed i rischi connessi al rientro nel Paese di provenienza in considerazione della gravissima crisi economica e della concreta violazione dei diritti umani fondamentali.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il Tribunale ha escluso che il ricorrente sia affetto da particolari patologie o presenti situazioni di vulnerabilità, sicchè il motivo si risolve in una generica doglianza delle condizioni di sicurezza e di instabilità politica del paese di provenienza e nella generica indicazione delle disposizioni della normativa che si assume violata, senza un compiuta illustrazione di motivate ragioni dell’ipotizzato contrasto e, quindi, in una mera ed apodittica affermazione delle tesi del ricorrente.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per aver il Tribunale di merito, in conseguenza della ravvisata infondatezza del ricorso, disposto la revoca del patrocinio gratuito a spese dello stato.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio deve essere impugnato con il mezzo di impugnazione suo proprio, che è l’opposizione, da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca (ex multis Cassazione civile sez. VI, 08/03/2018, n. 5535).

3.3. La revoca del gratuito patrocinio non attiene, infatti, al merito della causa ma alla verifica delle condizioni personali e patrimoniali per ottenere il beneficio delle spese a carico dello Stato, sicchè non integra un autonomo capo della decisione. E’ compito del giudice dell’opposizione, da promuovere ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, verificare la sussistenza delle condizioni della revoca, che postula l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020), 4.11 ricorso va, pertanto, rigettato.

4.2 Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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