Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2134 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2134 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 28228-2012 proposto da:
VALE S.R.L. P.I. 03635970167, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI VALTULINI, giusta delega in
atti;
– ricorrente 2017
4105

contro

SINGH DARSHAN, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO CARBONELLI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 29/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 390/2012 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 21/09/2012;r.g.n. 135/2012.

RG. 28228/2012

RILEVATO
che, con la sentenza n. 390/2012 depositata il 21.9.2012, la Corte di
Appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo
n. 42/2012, ha condannato la Vale srl a ripristinare il rapporto di
lavoro con Singfi Darshan nonché a risarcire il danno pari alle
retribuzioni globali di fatto maturate fino al ripristino del rapporto
stesso, detratto l’aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi

che a fondamento della decisione i giudici di secondo grado hanno
rilevato che, dal testuale contenuto del contratto, era ricavabile che tra
la Eltex Wheels srl e la Vale srl si era verificato un affitto di ramo di
azienda, con conseguente diritto alla conservazione del posto di lavoro
del dipendente, già occupato presso la società dante causa, a nulla
rilevando che dalla citata azienda Eltex ne fosse sorta un’altra (Eltex
Ruote) che avrebbe operato nello stesso campo, atteso che la prova
testimoniale aveva confermato che la produzione era rimasta uguale,
in conformità alle previsioni contrattuali;
che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione
la Vale srl affidato ad un solo motivo;
che

Darshan Sing4, ha resistito con controricorso illustrato con

memoria;
che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2112 cc perché, nella fattispecie in esame, al di là
del nomen iuris adoperato, non era transitata alcuna attività dalla Eltex
Wheels srl (fallita nel 2010) e la Vale srl, in quanto non vi erano
attività sopravvissute in capo alla primo società; né si poteva
interpretare l’operatività di cui alla citata norma come ipotesi di una
irragionevole ed immotivata responsabilità oggettiva del nuovo datore
di lavoro;
che, come già rilevato da precedenti specifici di questa Corte in
fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 8926/2015), il motivo presenta, da

previdenziali;

un lato, evidenti profili di inammissibilità, per violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi
riportato, se non in forma meramente riassuntiva e valutativa, il
contenuto delle risultanze istruttorie, nonché, dall’altro, aspetti di
infondatezza, perché la doglianza della ricorrente si sostanzia nella
esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella
data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito
delle emergenze istruttorie, non deferibile in sede di legittimità: invero,

decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le
emergenze istruttorie acquisite ed immune da contraddizioni e vizi
logici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese, liquidate come da dispositivo e da distrarsi a favore
dell’Avv. Antonio Carbonelli, seguono la soccombenza.

che, in considerazione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del
ricorso per cassazione (anteriore al 31.1.2013), non si applica il
disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con
distrazione in favore dell’Avv. Antonio Carbonelli dichiaratosi
antistatario.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2017.

la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della

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