Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2134 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16964-2011 proposto da:

P.F. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MINASI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 05/07/2010 R.G.N. 470/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato MINASI NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1033/2010, ha confermato la sentenza di rigetto della domanda proposta dal Dott. P.F., dirigente medico in servizio presso l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Reggio Calabria, il quale aveva agito per ottenere l’annullamento della disposizione n. 71 del 16 novembre 2004 con la quale il Direttore generale della Asl aveva affidato al Dott. B.M. l’incarico di referente medico responsabile dell’Ufficio medico legale e fiscale di Reggio Calabria.

2. Il ricorrente aveva prospettato che l’unità alla quale era stato preposto il B. era “giuridicamente inesistente”, poichè istituita mediante provvedimenti riorganizzativi assunti contra legem dall’Azienda sanitaria.

3. La Corte territoriale, nel respingere il gravame, ha osservato che il ricorrente non aveva precisato quale fosse il suo interesse a ricorrere, avendo prospettato l’illegittimità del provvedimento di nomina del B. rispetto ad una selezione alla quale non aveva partecipato; nè aveva in altro modo dedotto di avere diritto a ricoprire il posto di responsabile dell’Ufficio medico legale e fiscale o di avere subito un danno dalla disposizione impugnata. La Corte di appello ha ritenuto, quindi, di non potere entrare nel merito della pretesa illegittimità del comportamento datoriale in presenza di un interesse di mero fatto del P. a non essere sottordinato al B..

3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre il P. con unico articolato motivo. La Asl e il B. sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Si deduce che la nuova articolazione del servizio di medicina legale nelle more dell’approvazione del piano sanitario regionale era stata disposta con atti aziendali nulli nelle parti in cui avevano istituito nuovi posti letto, nuove unità operative e incrementi di dotazioni organiche; di conseguenza, l’ufficio cui era stato preposto il B. era giuridicamente inesistente. Tanto premesso, si deduce che l’interesse a ricorrere sussisteva in ragione del previo accertamento della inesistenza giuridica dell’Ufficio medico legale e fiscale di Reggio Calabria e della conseguente nullità della nomina del responsabile nella persona del B.. Si prospetta che l’accoglimento della censura svolta avrebbe certamente sollevato il ricorrente da un illegittimo vincolo di sottordinazione al B., così irregolarmente nominato.

2. Il ricorso è infondato.

3. E’ vero che, in tema di azione di mero accertamento, l’interesse ad agire non richiede anche l’attualità della lesione del diritto poichè è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, ma tale interesse postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici (Cass. n. 12893 del 2015, n. 13556 del 2008). L’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può conseguirne al denunciante in relazione ad una determinata situazione giuridica di cui sia titolare. L’interesse ad agire si identifica cioè nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

4. Specificamente, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, questa Corte ha affermato che gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali, a cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sicchè in capo al dipendente è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell’incarico. Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l’interessato ne alleghi e provi la lesione, nonchè il danno subito, in dipendenza dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione (cfr. Cass. n. 7495 del 2015, n. 18972 del 2015).

5. Nel caso in esame, l’interesse prospettato non rientra nel novero di quelli qualificabili come interesse legittimo di diritto privato tutelabili dinanzi al giudice del lavoro nel senso di cui alla giurisprudenza di questa Corte: il P. si duole di una condizione di sottordinazione a un dirigente designato per effetto di una riorganizzazione amministrativa che assume essere stata disposta contra legem dalla ASL. La situazione fatta valere in giudizio non è una situazione giuridica tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

6. Giova pure osservare, per completezza, che la controversia nella quale un dirigente prospetti un pregiudizio professionale derivante dall’adozione di atti di macro – organizzazione correlati all’esercizio di poteri autoritativi rivolti a ridefinire le strutture amministrative e a stabilire i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali e tanto prospetti al fine di ottenere l’annullamento di tali atti di macro – organizzazione, la rimozione degli effetti ed un nuovo esercizio del potere amministrativo, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in quanto implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, rispetto alla quale il rapporto di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio e gli effetti pregiudizievoli derivano direttamente dall’atto presupposto di cui si contesta la legittimità (v. in tal senso la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 11387 del 31 maggio 2016).

7. In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio stante l’assenza di attività difensiva della ASL di Reggio Calabria e di B.M..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese nei confronti della Asl di Reggio Calabria e di B.M..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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