Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2134 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34399/2018 proposto da:

L.J., elettivamente domiciliato in Roma Viale Medaglie D’oro,

199, presso lo studio dell’avvocato Masucci Alessandro Maria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Guglielmo Gian Paolo,

Silipo Marco;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

LA CORTE:

 

Fatto

RILEVA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia del 5 ottobre 2018, con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di A.J., proveniente dal Bangladesh.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

3. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c). Sostiene l’istante che erano sicuramente presenti, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento, in proprio favore, della protezione sussidiaria.

Col secondo motivo viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il ricorrente evoca il proprio percorso di integrazione in Italia, ove lavorerebbe con regolare contratto come bracciante agricolo, e assume che il rimpatrio lo esporrebbe a una condizione di vita precaria e non rispettosa dei diritti fondamentali.

Il terzo mezzo denuncia l’omessa o insufficiente motivazione. La censura investe i temi dell’attività lavorativa, dell’integrazione sociale e delle patologie mediche di cui sarebbe affetto il ricorrente.

4. – In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha fatto pervenire rituale atto di rinuncia al ricorso: per il che il giudizio va dichiarato estinto; non è luogo a pronuncia sulle spese processuali, stante la mancata resistenza da parte del Ministero.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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