Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21339 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21339 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 29974-2006 proposto da:
TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.P.A. (C.F. 00453790586),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI

Data pubblicazione: 18/09/2013

13, presso l’avvocato PISELLI PIERLUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
2013

ricorso;
– ricorrente-

1185

contro

COMUNE DI LECCE (C.F. 80008510754), in persona del

1

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso l’avvocato MASIANI
ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato
LAZZARI SILVESTRO, giusta procura in calce al
controricorso;

avverso la sentenza n.

448/2006 della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/07/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato NICOLETTI
LUCA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso. L-

– controricorrente –

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 12/05/2000,’Impresa TOR di VALLE Costruzioni S.p.A. conveniva in giudizio il
Comune di Lecce, lamentando che tale Comune aveva aggiudicato i lavori relativi al progetto
esecutivo del primo lotto della tangenziale est della città ad essa società, ma la relativa delibera
era stata annullata dal CORECO e successivamente, in via di autotutela, dal Comune, nonostante i
i
lavori fossero già iniziati; chiedeva la condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni per
responsabilità contrattuale ovvero, in subordine, extracontrattuale ovvero, in ulteriore subordine,

Costituitosi il contraddittorio, il Comune di Lecce chiedeva respingersi la domanda.
Il Tribunale di Lecce con sentenza in data 05/11/2003 rigettava la domanda.
t
Proponeva appello la TOR di VALLE. Costituitosi il contraddittorio, il Comune ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 17/06/2006, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione la TOR di VALLE.
Resiste con controricorso il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente censura violazione dei pringpi e delle norme in materia di
giudicato, con particolare riferimento all’art. 2909

/08/1977 n. 584; 16 R.D. n.

2440 del 1923; 345 L. n. 2248 del 1865, all. F, nonché vizio di motivazione, lamentando che il
Giudice a quo abbia erroneamente considerato, quale giudicato esterno, la sentenza del Consiglio
di Stato 13/05/1995 n. 751, resa tra le medesime parti, e sostenendo altresì che l’aggiudicazione
definitiva non poteva che equivalere per ogni effetto legale ad un contratto, per cui
necessariamente il Comune doveva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Con il secondo, violazione degli artt. 1337, 1338, 30 DPR n. 101 del 1962, nonché vizio di
motivazione, con riferimento, in subordine, ad una responsabilit ontrattuale del Comune.
Con il terzo, violazione dell’art. 2041 c.c. nonché vizio di motivazione, con riferimento, in estremo
subordine, all’ingiustificato arricchimento.
Quanto al primo motivo, va precisato che è ultronea, nella specie, la questione dei limiti di
giudicato del giudice amministrativo. A ben vedere, infatti, la Corte territoriale richiama e fa
proprio il contenuto della predetta pronuncia(resa tra le nyedesime parti e che aveva ritenuto
pienamente legittimo l’operato del Comune),

ien pera tro esaminata, alla luce della

documentazione in atti.
Precisa così la sentenza impugnata che l’offerta della TOR di VALLE non poteva essere valutata, i n
quanto non contenente gli “elaborati progettuali relativi alla proposta progettuale complessiva
offerta”, come indicato dalla lettera di invito, spedita dal Comune, che richiedeva alle ditte
offerenti la redazione di un progetto esecutivo; in mancanza di tali elaborati ( e in particolare di

a titolo di arricchimento senza causa.

quelli concernenti la concreta localizzazione del tracciato della strada e dell’impianto di
illuminazione) correttamente l’amministrazione aveva ritenuto “non valutabile” l’offerta della TOR
di VALLE. La gara — continua la sentenza impugnata – non si svolgeva sulla base di un progetto
esecutivo già redatto dalla stazione appaltante ma, come si diceva, su elaborati progettuali e un
progetto esecutivo da parte delle ditte offerenti “immediatamente cantierabile “non presentati
dall’odiernq ricorrente.
Ne consegue, all’evidenza, che l’aggiudicazione non poteva ritenersi definitiva ( dovendo, del
resto, ottenere l’approvazione del CORECO, che provvide al suo annullamento ) 1 e dunque non tn_ià_.

Ma neppure potrebbe parlarsi di responsabilità extra o precontrattuale del committente : il
giudice a quo, richiamando ancora la predetta pronuncia del Consiglio di Stato, precisa che, di
fronte alle predette carenze dell’offerta della TOR di VALLE rispetto ai requisiti richiesti dalla
lettera di invito,del Comune, il comportamento dell’Amministrazione, lungi dal sotersi ritenere
contrario alla buona fede, appariva legittimo e doveroso, quale espressione d

totutela

amministrativa.
Quanto, infine, all’ingiustificato arricchimento, è bensì vero che, secondo giurisprudenza ormai
consolidata, non occorre che il necessario riconoscimento dell’utilità dell’opera sia esplicito,
potend~siderarsi anche implicitamente, tramite comportamento concludente ( tra le altre,
Cass, n, 9486 del 2013). E tuttavia il solo proseguimento di lavori su quanto intrapreso
dall’appaltatore, non può considerarsi indice di tale riconoscimento, se non accompagnato da
ulteriori circostanze (l’attività già effettuata dall’impresa e la consistenza di essa, la necessità o
meno di modificazioni, le spese incontrate nell’eventuale riappalto, ecc.). Di ciò la ricorrente non
fornisce prova, limitandosi ad affermare di aver realizzato un tratto di massicciata e che il Comune
avrebbe “impostato su di essa “l’esecuzione dei lavori.
I motivi sono pertanto infondati.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
di legittimitàÌ liquidate in C. 15.000,00 per compensi ed C. 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Roma, 03/07/2013

equivalente ad un contratto. Non può pertanto parlarsi di responsabilità contrattuale del Comune.

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