Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21339 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 14/10/2011), n.21339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso R.G. n. 143 34/10 proposto da:

R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma, via S. Tommaso d’Aquino, presso lo studio dell’avv. Fiorelli

Stefano, che la rappresenta e difende insieme con l’avv. Gian Piero

Foglia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, via Germanico, 168, presso lo studio dell’avv. Tantalo Luca,

che lo rappresenta e difende insieme con l’avv. Giovanna Tucci giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2939/09 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 18.11.2009;

vista la relazione scritta della causa svolta dal Consigliere Dott.

Felice Manna;

udito l’avv. Giovanna Tucci difensore del controricorrente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1^ – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – R.M. si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano su ricorso dell’avv. T. V. per il pagamento della somma di L. 9.145.399, quale residuo corrispettivo di prestazioni d’opera professionale, proponendo, altresì, querela di falso della sottoscrizione, dicente “avv. T. V.”, apposta sulla procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

1.1.- L’opposto resisteva alla domanda.

1.2. – Con sentenza non definitiva il Tribunale di Milano accoglieva la querela di falso per il motivo addotto, e con sentenza definitiva, revocato il decreto ingiuntivo, quantificava il credito del professionista in Euro 4.256,76, oltre accessori.

1.3. – Proposto appello principale contro la pronuncia definitiva da parte della R., e incidentale contro entrambe le sentenze da parte del T., la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile la querela di falso e rideterminava il credito azionato in Euro 3.038,94.

2. – Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre R. M., articolando nove motivi d’annullamento.

2.1.- Resiste l’avv. T.V. con controricorso.

3. – Questi, in sintesi, i motivi di ricorso.

3.1. – Il primo denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5” per omessa motivazione su un punto (rectius, fatto controverso e) decisivo, consistente ne testo della procura alle liti apposta a margine della comparsa di risposta dell’appellato, da porsi, ad avviso della ricorrente, in relazione all’appello principale, proposto dalla R. esclusivamente contro la sentenza definitiva, e non anche avverso quella non definitiva.

3.2. – Il secondo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 83, 84, 125 e 343 c.p.c. e dell’art. 1711 c.c., riguardo alla statuizione del giudice d’appello in punto d’ammissibilità dell’impugnazione incidentale, da escludersi, secondo la ricorrente, per le ragioni di cui al motivo che precede.

3.3. – Il terzo motivo deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5″ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto (rectius, semmai fatto controverso e) decisivo della controversia, in quanto il giudice d’appello non si è pronunciato sulle eccezioni di nullità e/o inesistenza della procura apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, utilizzata dalla parte opposta per la costituzione nel giudizio ordinario di cognizione, siccome prodotta in fotocopia anzichè in originale, con conseguente nullità di tutta l’attività difensiva svolta dalla parte opposta.

3.4. – Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 82, 83, 125, 159, 166 e 638 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte d’appello non ha considerato la necessità del deposito in originale della procura alla lite, quale presupposto per la valida instaurazione del rapporto processuale.

3.5. – Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 221 c.p.c., dell’art. 99 disp. att. c.p.c. e dell’art. 11 preleggi, in quanto la Corte d’appello non ha considerato che la querela di falso era stata proposta con memoria depositata il 14.2.2003 sottoscritta sia dalla R. personalmente, sia dal difensore di lei.

3.6. – Con il sesto motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo (rectius, come sopra) della controversia, concernente la non utilizzabilità di tutta la documentazione prodotta dalla parte opposta, la non esaminabilità delle istanze istruttorie della stessa parte e la prescrizione del diritto azionato, il tutto sempre in dipendenza della produzione soltanto in copia della procura alla lite della parte opposta.

3.7. – Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 184, 18/4- bis, 82, 83, 125, 166, 638 e 159 c.p.c., nonchè degli artt. 1709, 2697, 2943, 2946 e 2948 c.c., sempre quale effetto della produzione della procura alla lite in fotocopia.

3.8. – Con l’ottavo motivo parte ricorrente censura la violazione degli artt. 11 e 12 preleggi, in quanto la Corte d’appello per la liquidazione degli onorari hai applicato la tariffa forense vigente al momento della cessazione del rapporto, invece di quella vigente all’epoca di espletamento delle singole attività relative al mandato.

3.9. – Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 12 c.p.c. per omessa pronuncia sull’istanza, formulata ai sensi dell’art. 89 c.p.c., di cancellazione di espressioni sconvenienti avversarie e di risarcimento del danno.

4. – Il ricorso è infondato.

4.1. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente – atteso che il secondo non è altro che la sovrabbondante illustrazione delle conseguenze processuali che la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre in caso di accoglimento dell’eccezione, formulata dall’appellante, in ordine alla procura alla lite della parte avversa, è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, mancando la trascrizione integrale dell’atto (nella specie la procura alla lite a margine della comparsa di costituzione in appello) il cui omesso o insufficiente esame, da parte del giudice d’appello, è oggetto di censura.

Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte Suprema, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su – e un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. da ultimo e per tutte, Cass. n. 17915/10).

4.2. – 1 motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo – anch’essi da esaminare congiuntamente, in quanto costituenti, dal quarto in poi, la superflua illustrazione delle conseguenze processuali che il giudice d’appello avrebbe dovuto trarre accogliendo l’eccezione di parte appellante in ordine alla produzione, soltanto in fotocopia, della procura apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo – sono infondati.

4.2.1. – Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a) la copia fotostatica della procura generale alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.) nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione (Cass. n. 3695/07); e, b) ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il disconoscimento della conformità all’originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale. Pertanto, l’eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura non determina automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto introduttivo per difetto di jus postulandi, ancorchè sia stata disconosciuta dall’altra parte la conformità della copia all’originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell’originale (cfr. Cass. n. 2590/09).

Nello specifico, la conformità all’originale della copia della procura alla lite avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione nei tempi e nei modi anzi detti, ai quali il motivo d’annullamento, però, neppure accenna.

4.3. – L’ottavo motivo è infondato.

E1 costante l’indirizzo di questa Corte per cui il carattere unitario della prestazione difensiva importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione è condotta a termine, per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale (cfr.

Cass. nn. 8160/01, 17862/02).

4.4. – Il nono motivo, riqualificato come violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è infondato.

E’ costante affermazione di questa Corte che l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonchè l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 cod. proc. civ., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (v. per tutte, Cass. n. 7731/07), atteso che l’istanza della parte costituisce non una domanda giudiziale, ma una semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all’obbligo delle parti di comportarsi in giudizio secondo modelli di lealtà e probità (Cass. n. 5677/05), di talchè anche la mancata pronuncia in relazione ad una specifica richiesta di parte è insindacabile in cassazione, poichè il silenzio del giudice implica esercizio negativo del suo potere (cfr. Cass. n. 4237/87).

5. – Per quanto sopra considerato, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2^ – La parte ricorrente con la propria memoria controdeduce sostenendo che: a) il ricorso è auto sufficiente, traendosi la procura alle liti a margine della comparsa di risposta in appello dall’integrale trascrizione della parte della sentenza impugnata relativa alla valutazione ivi operata circa l’estensione della procura stessa; b) la procura alle liti a margine della copia notificata del decreto ingiuntivo è stata oggetto addirittura di querela di falso, che implica disconoscimento della stessa ed è proponibile in ogni stato e grado; c) la ricorrente non ha contestato il principio per cui gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione è condotta a termine, ma ha dedotto che la sentenza di primo grado è errata in quanto tutte le prestazioni in questione sono state svolte prima dell’entrata in vigore del nuovo tariffario forense.

3^ – Tutte e tre le osservazioni svolte dalla parte ricorrente sono prive di pregio.

La prima mostra di non cogliere il senso e il significato del requisito di autosufficienza del ricorso, che è soddisfatto solo ove nell’atto d’impugnazione siano riportati integralmente gli elementi processuali che consentano di dimostrare l’inadeguatezza della motivazione rispetto ad un dato fatto controverso e decisivo. Nello specifico “fatto controverso e decisivo” non è il rilascio della procura alle liti da parte dell’avv. T. nel giudizio d’appello, ma lo specifico contenuto del mandato conferito (id est, la sua idoneità a legittimare l’impugnazione incidentale della sentenza non definitiva di primo grado). E’ rispetto ad esso – e non alla generica esistenza dell’atto – che si pone la questione di sufficienza della motivazione svolta nella sentenza impugnata. Non vale, pertanto, averne riportato il brano relativo (operazione totalmente inutile, visto che la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione:

art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), atteso che esso, per l’appunto, non illustra quale fosse l’esatto contenuto della procura.

La seconda osservazione tratta aspetti affatto diversi da quelli che formano oggetto di censura. Una cosa è la querela di falso, con la quale si nega la provenienza del documento da chi ne appaia come autore, altra è la contestazione della conformità di una copia all’originale, contestazione che può essere, semmai, prodromica ad una querela di falso. Nello specifico, nel terzo motivo di annullamento non è censurata la pronuncia d’inammissibilità della querela di falso della procura apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, ma è dedotta l’insufficiente motivazione in ordine all’eccezione di difformità della copia di tale atto rispetto al suo originale. Non avendo parte ricorrente dedotto e dimostrato di aver mosso tempestivamente tale contestazione, è fuor d’opera discettare dell’equipollenza della querela di falso, per poi trame, con un falso sillogismo, che anche la contestazione ex art. 2719 c.c. sarebbe come questa proponibile in ogni stato e grado. Posto che l’atto equivalente soggiace, in quanto sia invocato come tale, al regime giuridico dell’atto che include o cui sostanzialmente corrisponde, ed atteso che parte ricorrente non svolge alcuna argomentazione di contrasto rispetto alla giurisprudenza richiamata nella relazione sull’applicabilità degli artt. 214 e 215 c.p.c. alla contestazione della conformità all’originale della copia del documento prodotto, è sufficiente rilevare che, come si apprende dalla sentenza d’appello (v. pagg. 1, 3 e 4) in parte qua non censurata -, la querela di falso è stata proposta con memoria del 14.2.2003, e dunque dopo la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificata il 14.5.2001 (v. pag. 1 sentenza).

Infine, va osservato che contrariamente a quanto parte ricorrente afferma nella propria memoria, l’ottavo motivo suppone come inesistente il principio giurisprudenziale richiamato nella relazione, in punto di applicabilità agli onorari di avvocato della tariffa vigente all’epoca di cessazione del rapporto.

La critica mossa dalla ricorrente è univoca in tal senso, essendo stato dedotto, a sostegno, che il mandato all’avv. T. sia stato revocato il 29.6.1995; che (le prestazioni professionali siano state svolte dal legale sotto la vigenze della tariffa precedente; e che le norme di legge non hanno efficacia retroattiva. Ciò posto, essendo la tariffa approvata con D.M. n. 585 del 1994 entrata in vigore l’1.4.1995, e dunque prima della data di cessazione del mandato professionale, come sopra indicata dalla stessa parte ricorrente, la decisione impugnata si sottrae alla doglianza.

4^ – Per quanto fin qui considerato, la Corte ritiene di condividere la relazione e la proposta di definizione camerale del procedimento, rigettando il ricorso.

5^ – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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