Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21338 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 14/10/2011), n.21338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza 30187-2010 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BERTOLONI 1-E PALAZZO F, presso lo studio dell’avvocato

CAPUTO NATALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MANTOVANI ANDREA, DE ZORZI FLAVIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. (OMISSIS), F.C.

(OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

M.M.M. (OMISSIS), CONDOMINIO

(OMISSIS) nei confronti dello stesso Avvocato P.P. in

persona dell’amministratore pro tempore (OMISSIS), MA.

T. (OMISSIS), B.P. (OMISSIS),

FO.DA. (OMISSIS), Z.A.

(OMISSIS), D.I. (OMISSIS), Z.

L. (OMISSIS), MA.MA. (OMISSIS),

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato PORPORA

ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VERONICA FIORETTO, giuste procure in calce alla memoria difensiva;

– resistenti –

avverso il provvedimento n. R.G. 4045/2010 del TRIBUNALE di PADOVA,

depositato il 24/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Raffaele Porpora, (delega avvocato Antonio Porpora),

difensore dei resistenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

concorda con la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna l’ordinanza su indicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Padova, sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza di prima comparizione del 21 settembre 2010, valutando “prima facie infondata l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dal convenuto” (avv. P.P.) così provvedeva: “PTM – concede alle parti i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6 a decorrere dal 20 ottobre 2010 e fissa nuova udienza avanti a sè per la data del 1/2/2011 h. 9.00” 2. – Il Condominio e le altri parti hanno depositato memoria.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti hanno depositato memoria.

4. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non può essere considerato decisorio della competenza. Infatti, l’art. 42 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 prevede che la decisione sulla sola competenza, che non definisca il giudizio, debba avere luogo con ordinanza. Il cambiamento della forma della decisione sulla competenza individuato da tali modifiche normative non ha inciso sul procedimento che deve portare alla decisione, che richiede sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 281 quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico). Occorre, quindi, che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni o che si faccia luogo all’invito a precisarle. E’ rimasta, inoltre, immutata la norma dell’art. 187 c.p.c. e particolarmente il terzo comma di essa che suppone sempre che la rimessione in decisione della causa sulla questione di competenza debba seguire quel procedimento, potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o implicito nel senso che la questione possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che essa sia decisa unitamente al merito, salvo poi rivedere tale conclusione nell’effettiva sede decisoria.

Deve, quindi, concludersi che anche nel regime della L. n. 69 del 2009, conserva piena validità, nonostante il mutamento della forma del provvedimento decisionale, il recente orientamento della giurisprudenza della Corte (Cass. SU 12.5.2008 n. 11657), che ha così statuito: “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale)”. Le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che “Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicchè, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria” (Cass. sez. un. 10.12.2010, n. 25798). Nel senso indicato gli orientamenti successivi della Corte e tra questi Cass. (ord.) 20.3.2010 n. 6825.

5. La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che consentano di giungere ad una diversa conclusione.

6. Le spese seguono la soccombenza.

PTM

deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6 a decorrere dal 20 ottobre 2010 e fissa nuova udienza avanti a sè per la data del 1/2/2011 h. 9.00″ 2. – Il Condominio e le altri parti hanno depositato memoria.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti hanno depositato memoria.

4. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non può essere considerato decisorio della competenza. Infatti, l’art. 42 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 prevede che la decisione sulla sola competenza, che non definisca il giudizio, debba avere luogo con ordinanza. Il cambiamento della forma della decisione sulla competenza individuato da tali modifiche normative non ha inciso sul procedimento che deve portare alla decisione, che richiede sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 281 quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico). Occorre, quindi, che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni o che si faccia luogo all’invito a precisarle. E’ rimasta, inoltre, immutata la norma dell’art. 187 c.p.c. e particolarmente il terzo comma di essa che suppone sempre che la rimessione in decisione della causa sulla questione di competenza debba seguire quel procedimento, potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o implicito nel senso che la questione possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che essa sia decisa unitamente al merito, salvo poi rivedere tale conclusione nell’effettiva sede decisoria.

Deve, quindi, concludersi che anche nel regime della L. n. 69 del 2009, conserva piena validità, nonostante il mutamento della forma del provvedimento decisionale, il recente orientamento della giurisprudenza della Corte (Cass. SU 12.5.2008 n. 11657), che ha così statuito: “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale)”. Le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che “Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicchè, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria” (Cass. sez. un. 10.12.2010, n. 25798). Nel senso indicato gli orientamenti successivi della Corte e tra questi Cass. (ord.) 20.3.2010 n. 6825.

5. La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che consentano di giungere ad una diversa conclusione.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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