Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21338 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 09/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12601-2016 proposto da:

B.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO FIGONE;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.G.P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi (il primo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c.; il secondo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. – carente ed illogica motivazione; il terzo: carente ed illogica motivazione; il quarto: erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c. – illogica e carente motivazione), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 233/2016 del 1 marzo 2016.

Resiste con controricorso A.V., mentre rimane intimato, senza svolgere attività difensiva, il Condominio di (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha accolto l’appello proposto da A.V. contro la sentenza n. 3481/2011 resa dal Tribunale di Genova, che aveva a sua volta accolto la domanda proposta dal condomino B.G.P., proprietario di più unità immobiliari nel Condominio di (OMISSIS), nei confronti dell’amministratore condominiale, diretta ad accertare che l’androne dell’edificio fosse di sua esclusiva proprietà, mentre ai condomini della scala sinistra era attribuita su tale androne una servitù di passaggio. Era poi intervenuta in causa la condomina A.V.. La Corte d’Appello ha affermato che dall’atto di acquisto del 2 ottobre 1956 in favore di B.C.A., dante causa del ricorrente G.P., non si intendesse compreso nella compravendita l’androne per cui è causa, nè contemplata la servitù di passaggio. La sentenza impugnata ha perciò concluso che B.G.P. non avesse superato la presunzione di cui all’art. 1117 c.c.

Ritenuta la definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Si impone un rilievo pregiudiziale.

Ove un condomino, come nel caso in esame, chieda in giudizio l’accertamento della sua proprietà esclusiva dell’androne, elemento strutturale che riveste, in assenza di titolo contrario, la qualità di parte comune, come indicato nell’art. 1117 c.c., non sussiste la legittimazione passiva dell’amministratore ex art. 1131, comma 2, c.c., dovendo la causa, riguardante l’estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Poichè la controversia in esame è stata proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore del Condominio di (OMISSIS), nonchè della condomina intervenuta volontariamente A.V., il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto (in quanto non risulta che la carenza di legittimazione alla causa dell’amministratore sia stata eccepita dalle parti, nè affermata da una statuizione giudiziale non censurata), tale invalida costituzione del contraddittorio deve essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergono con evidenza dagli atti (Cass. Sez. 2, 06/08/2001 n. 10828; Cass. Sez. 2, 19/05/1999, n. 4845; arg. anche da Cass. Sez. 6 – 2, 15/03/2017, n. 6649).

Risultando una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, ne consegue l’annullamento delle pronunce di primo e di secondo grado. La causa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 383 c.p.c., u.c., e art. 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini del Condominio di (OMISSIS), deve essere rimessa al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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