Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21338 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 13/08/2019), n.21338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29085/2016 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Dardanelli 15, presso lo studio dell’avvocato Zannini Giuseppina,

rappresentato e difeso dall’avvocato Cucci Lara, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca di Credito Cooperativo Fornacette, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Valeriano Vasarri, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 972/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 da SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Cucci per il ricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa (sezione distaccata di Pontedera) la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, G.M. e D.L.L. per ivì sentire dichiarare, quanto alla prima, la responsabilità, ex art. 43 L.A. per avere la banca pagato alla G. l’assegno bancario non trasferibile dell’importo di Lire 45.000.000 (Euro 23.240,56), intestato a B.D. (soggetto inesistente) e la cui provvista costituiva oggetto di un finanziamento contratto e rimborsato dal D.P.; e quanto agli altri due convenuti, la responsabilità degli stessi ex art. 2043 c.c., per il danno patrimoniale subito a seguito dell’illecita condotta dei medesimi nell’ambito di un’operazione di compravendita di autovetture.

Nella resistenza delle parti convenute, il Tribunale di Pisa, ritenuta la legittimazione attiva dell’attore in relazione al rapporto cartolare oggetto di controversia, accertava la responsabilità della banca per violazione dell’art. 43 L.A. per aver pagato un assegno a soggetto non legittimato ad incassarlo, nonchè la responsabilità dei due convenuti, per il danno, ex art. 2043 c.c., dovuta all’attività fraudolenta (oggetto, altresì, di giudizio penale) relativa alla vendita dell’autovettura acquistata dall’attore dietro permuta della propria con l’aggiunta di un conguaglio in denaro, mediante rilascio di assegno bancario non trasferibile, che la G. aveva posto all’incasso benchè tale assegno non fosse a lei intestato, proprio presso la sopra citata banca.

La Banca di credito Cooperativo proponeva gravame che la Corte di Appello di Firenze accoglieva unitamente all’appello incidentale della G. con sentenza n. 972/16 pubblicata il giorno 14.6.2016.

A supporto della propria decisione di accoglimento, la Corte d’Appello fiorentina, rilevava il difetto di legittimazione ad agire del D.P., perchè lo stesso non rivestiva la qualifica di prenditore dell’assegno che era formalmente intestato a B.D. (anche se trattasi di soggetto inesistente), nè di titolare della provvista relativa all’assegno, non avendo fornito prova in ordine al fatto che l’assegno fosse stato emesso a seguito di una propria richiesta di finanziamento alla società emittente o alla sussistenza di un rapporto sottostante che lo legittimasse nel possesso dell’assegno; mentre, in riferimento all’accoglimento dell’appello incidentale della G., la Corte rilevava che la stessa era stata assolta sia dal reato di ricettazione dell’autovettura venduta dal marito D.L. al D.P. sia dal reato di truffa in danno del medesimo per la mancanza di prove sufficienti alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e ciò, con sentenza passata in giudicato.

D.P.A. ricorre per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre resiste con controricorso la banca; G.A. e D.L.L. non hanno spiegato difese scritte.

Le parti costituite hanno presentato memorie, ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello, in riferimento alla legittimazione ad agire del ricorrente non aveva tenuto in considerazione la corretta ed oggettiva valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado.

La censura è inammissibile.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte “In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.” (Cass. ord. n. 27000/16, 11892/16, 25068/13).

Nel caso di specie, sotto l’apparente rubrica di un vizio di violazione di legge, il ricorrente, in maniera neppure troppo velata mira a una nuova valutazione del merito della controversia, finalità inammissibile nel presente giudizio di legittimità, qualora la decisione sia congruamente motivata, come nella specie, nè è stato dedotto un vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia ancora consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

Le spese di lite, tra le parti in causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare alla banca di Credito Cooperativo di Fornacette le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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