Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21337 del 21/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21337 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g.18205 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MONTANO ALBERTO;
– intimato –

avverso la sentenza n.186/52/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
4/6/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

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Data pubblicazione: 21/10/2015

CONSIDERATO IN FATTO
Alberto Montano propose ricorso avverso il rigetto dell’istanza
di rimborso delle ritenute, operate, ai fini IRPEF, dal sostituto
d’imposta, sulla somma erogata una tantum dal Fondo di Previdenza
complementare per il personale del Banco di Napoli.

decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata
dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, con
la sentenza indicata in epigrafe, ha ribadito che la somma erogata “una
tantum” dal citato Fondo fosse un’attribuzione patrimoniale avente
natura di reddito da capitale e, come tale, tassabile con applicazione
dell’aliquota del 12,50%.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrare propone ricorso per
cassazione su unico motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 16 e 17 d.p.r. n.917/86, in combinato
disposto con gli artt.47,48 e 42 del medesimo d.p.r., in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto che dovesse
essere assoggettata a tassazione separata solo la parte di capitale
corrisposto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro,
applicando l’aliquota del 12,50% alla restante parte i liquidata come
rendimento del capitale investito dal datore di lavoro.
2.La censura è fondata alla luce dell’orientamento
giurisprudenziale consolidato di questa Corte nella specifica materia. Si
Ric. 2014 n.18205 sez. MT – ud. 23-07-2015
-2-

La Commissione Provinciale accolse parzialmente il ricorso e la

è, infatti, statuito che “in tema di IRPEF, la prestazione di capitale che
un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto
bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il
Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e
stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo

pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”),
costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il
dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo
regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che
ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che
l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito
da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a
tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del
1986, nel testo applicabile “ratione temporis”(cfr. Cass. n. 868 del
2010; n.11156 del 2010; n 17535 del 2012 e, di recente, Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 13101 del 10/06/2014)”.
3.Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata, che non ha fatto corretta applicazione della normativa di
riferimento, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del
ricorso introduttivo del contribuente.
La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare
integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare
irripetibili quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2014 n.18205 sez. MT – ud. 23-07-2015
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transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito
e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2015

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