Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21337 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 14/10/2011), n.21337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di San Giovanni Valdarno, con provvedimento n. R.G. 440/2010,

depositato il 12.11.2010, nel procedimento pendente fra:

M.M.;

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI AREZZO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – M.M. proponeva opposizione al Giudice di Pace di Arezzo avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) del 5 maggio 2009, con il quale la Polizia Stradale di Arezzo gli contestava la violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, per non avere ottemperato all’invito di esibizione ad un ufficio di polizia del documento richiesto con verbale n. (OMISSIS), elevato per violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 6 e 7 commessa sulla Strada Regionale (OMISSIS), in località (OMISSIS), nel territorio comunale di (OMISSIS).

2. Il Giudice di Pace di Arezzo pronunziava in data 6 luglio 2010 sentenza con la quale declinava la propria competenza per territorio, indicando come competente il Giudice di Pace di San Giovanni Valdarno, in quanto l’infrazione che aveva dato origine prima al verbale di contestazione della violazione dell’art. 180 C.d.S., commi 6 e 7 e poi al verbale impugnato era stata commessa in località (OMISSIS), appartenente ad altra circoscrizione.

3. Effettuata tempestiva riassunzione del giudizio, il Giudice di Pace di San Giovanni Valdamo propone d’ufficio regolamento di competenza avverso tale decisione, ritenendo competente territorialmente il Giudice di Pace di Arezzo, luogo nel quale si trovava l’ufficio della Polizia stradale di Arezzo, dal quale dipendeva la pattuglia che aveva effettuato l’accertamento, 4. Osserva al riguardo il Giudice di Pace di San Giovanni Valdarno che la prima violazione era stata accertata da una pattuglia della Polizia stradale di Arezzo in località compresa nel territorio del suo ufficio; che l’invito alla esibizione della patente poteva essere adempiuto presso qualsiasi ufficio della Polizia Stradale (art. 180, comma 8), ma che l’accertamento sulla mancata esibizione del documento nel termine fissato compete, sempre in base a tale norma, all’ufficio dal quale dipende l’organo accertatole, nel caso di specie appunto la Polizia stradale di Arezzo.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè fondato.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero.

6. L’istanza merita accoglimento. La norma in questione (art. 180 C.d.S., comma 8) sanziona il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada nei rapporti con gli organi della P.A. cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. 2005 n. 13488). L’accertamento di tale violazione (omissiva) non può che essere effettuato dall’organo che tale accertamento ha disposto con la conseguenza che tale violazione si consuma nel luogo in cui doveva essere svolto l’accertamento, una volta scaduto il termine assegnato. La competenza territoriale a conoscere la controversia relativa a tale ultimo accertamento è quindi del giudice del luogo dove ha sede l’organo accertatore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Giudice di Pace di Arezzo. Riassunzione nel termine di legge. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA