Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21336 del 14/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 31/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21336

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3101-2016 proposto da:

CONSORZIO TRA CASEIFICI ALTOPIANO DI ASIAGO SCARL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268A, presso lo studio

dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA PANGRAZIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA V.S. & ST. SS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 338/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Letta la memoria depositata dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Società Agricola di V.S. e St., con il quale era stato richiesto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di latte effettuato in favore dell’ingiunta.

Nell’atto di opposizione si deduceva che in realtà l’opposta nel 2007 aveva fornito del latte “annacquato” e che inoltre, in maniera inopinata, la ricorrente aveva altresì sospeso la fornitura di latte nei primi giorni del mese di aprile del 2010, determinando un pregiudizio all’opponente che invece confidava sulla fornitura de qua.

Pertanto in via riconvenzionale chiedeva il pagamento della penale nonchè dei danni subiti, per un ammontare di Euro 227.567,91.

Il Tribunale di Bassano del Grappa con la sentenza n. 174 del 2014 rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Venezia, a seguito di gravame proposto dalla società opponente, con la sentenza n. 338 del 15 giugno 2015, dichiarava l’appello inammissibile in quanto redatto in maniera difforme da quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c. nella formulazione scaturente dalla novella di cui alla L. n. 134 del 2012, in quanto l’appellante si era limitato ad elencare solo i motivi che a suo parere rendevano la deci9one del giudice sbagliata, senza contrapporre le proprie argomentazioni a quelle del giudice di prime cure.

Il Consorzio tra i caseifici dell’Altopiano di Asiago S.c.a.r.l. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

L’intimata non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 342 c.p.c. laddove il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per essere stato redatto non in conformità di quanto previsto dalla stessa norma.

Si sostiene che tale disposizione, come riformulata all’esito della novella del 2012, in realtà non detti una modalità di redazione precostituita dell’atto di appello, ma deve ritenersi che sia sufficiente indicare le parti della sentenza che si reputano errate, specificando le ragioni dell’errore ed indicando a quali diverse conclusioni si aspira.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva puntualmente criticato la soluzione del Tribunale, con ampio richiamo agli elementi fattuali che erano stati mal valutati, indicando altresì quali erano le fonti di prova idonee a supportare la diversa soluzione richiesta con l’atto di gravame.

Ad avviso del Collegio il motivo è fondato.

In punto di diritto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 12280/2016), sebbene relativa alla precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c., affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.

Tuttavia e proprio con specifico riferimento a fattispecie sottoposta alla vigente previsione normativa, e precisamente alla novellata formula dell’art. 434 c.p.c., che, in materia di processo del lavoro, ricalca in maniera quasi integrale la previsione di cui all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha specificato che (cfr. Cass. n. 2143/2015) l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure – attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto – erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata; in senso conforme si veda anche da ultimo Cass. n. 17712/2016).

Orbene posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, e ribadita la possibilità di procedere alla disamina diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame denunzia un error in procedendo commesso dal giudice del merito, si ritiene che le doglianze della ricorrente siano fondate.

La decisione del Tribunale, partendo dalla questione relativa all’episodio di annacquamento del latte fornito dalla società opposta, risalente al mese di (OMISSIS), e nel richiamare l’accordo sottoscritto in data 7/6/2007 tra le parti, accordo che a detta dell’opponente avrebbe costituito la fonte negoziale dalla quale scaturiva il proprio diritto a pretendere il pagamento delle penali, ha invece asserito che il medesimo non poteva trovare applicazione all’episodio dell'(OMISSIS), trattandosi di accordo intervenuto in epoca successiva.

A fronte di tale motivazione, nell’atto di appello della odierna ricorrente si contesta la correttezza di tale conclusione, assumendosi (pag. 5) che in realtà era stata la stessa opposta a ribadire la portata retroattiva dell’intesa, avendo riferito nel verbale d’udienza del 21/2/2012 che la sua efficacia risaliva al 1 aprile 2007 per espressa previsione delle parti.

Il richiamo alla portata dell’accordo del 7/6/2007 viene altresì compiuto dall’appellante alla pag. 8 dell’atto di appello, al fine di denotare l’erroneità dell’affermazione del Tribunale secondo cui per l’opposta non poteva ritenersi operante la disciplina del regolamento interno del consorzio, assumendosi infatti che le penali scaturivano proprio dall’accordo in esame e non dall’adesione al consorzio.

Ancora il Tribunale sosteneva che la tesi della natura irretroattiva dell’accordo del giugno 2007 si ricavava anche dalla circostanza che la società opponente, in occasione dei pagamenti delle successive forniture, non aveva provveduto a trattenere la penale asseritamente dovuta, ma a tale argomentazione l’appellante a pag. 14 ha replicato assumendo che il mancato incasso della penale era dovuto alle richieste dell’opposta di soprassedere in ragione delle difficoltà economiche nelle quali versava.

Quanto alla questione esaminata sub 2 dal Tribunale, relativa ai premi di cd. “latte qualità”, e per la quale si era giunti a respingere le richieste dell’appellante, assumendosi l’unilateralità della procedura di controllo della qualità del latte, che non assicurava il contraddittorio, con l’atto di appello si è sostenuto che la soluzione era erronea in quanto l’opposta si era vincolata anche per quanto attiene alle modalità di verifica degli indici qualitativi del prodotto fornito.

Infine, in relazione alla ravvisata legittimità del recesso della società ingiungente e dell’interruzione della fornitura nel 2010, motivata dal giudice di prime cure per l’esistenza di ritardi nei pagamenti e nella mancata prova di accordi in base ai quali la fornitura sarebbe dovuta avvenire fino alla fine del mese in cui era iniziata, nell’atto di appello a pag. 10 si denunzia che in realtà erano stati articolati espressamente dei mezzi istruttori finalizzati a dimostrare tale accordo (e di tali mezzi istruttori è stata reiterata la richiesta di ammissione in sede di conclusioni, come si evince dalla stessa lettura della sentenza di primo grado), sicchè non si poteva giustificare il rigetto della deduzione assumendosi che la parte non aveva fornito prova alcuna.

Ebbene il raffronto tra il tenore della sentenza appellata ed il contenuto dell’atto di appello consente di affermare che il secondo risultava redatto in conformità di quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c., così come interpretato da questa Corte, essendo contraddetta ex actis l’affermazione della sentenza appellata secondo cui non vi sarebbe stata contrapposizione delle ragioni dell’appellante a quelle del Tribunale, palesandosi quindi l’erroneità della conclusione alla quale è pervenuto il giudice di appello.

Inoltre la puntuale individuazione dei motivi di appello, appunto parametrati sullo specifico contenuto della sentenza impugnata, consente di ritenere soddisfatti anche i requisiti di forma sostanza imposti dal novellato art. 342 c.p.c., dovendosi quindi ritenere che non si imponga la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite così come invocata dall’ordinanza di remissione n. 8845/2017 emessa dalla Terza Sezione di questa Corte.

L’accoglimento del primo motivo determina peraltro l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia, quanto al merito, l’omessa disamina di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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