Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21335 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 03/03/2017, dep.14/09/2017),  n. 21335

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22709-2014 proposto da:

K.A.M.A.A.W., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

M.P., TRUST MARTIN, IN PERSONA DEL TRUSTEE DR M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONINO DENARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 285/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Gli odierni ricorrenti impugnano la sentenza n. 285/14 della Corte d’appello di Firenze, che aveva dichiarato inammissibile l’appello da loro proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 20.3.2012, perchè notificato decorsi 30 gg. dalla notifica di tale sentenza, effettuata presso la cancelleria di detto Tribunale.

Resistono con controricorso M.P. e il Trust Martin, in persona del trustee M.M..

Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5 e proposta dal consigliere relatore la reiezione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato memoria lunedì 27.2.2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente si rileva la tardività della memoria, siccome depositata decorso il termine di cinque gg., previsto dall’art. 380-bis c.p.c. nuovo testo, prima della camera di consiglio. Infatti, l’art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso”, ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 14767/14, pronunciata con riferimento all’analogo termine dell’art. 378 c.p.c.; conforme, Cass. nn. 182/11 e 11163/08).

Nella specie, rispetto all’odierna camera di consiglio del 3.3.2017 il termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2 scadendo domenica 26.2.2017, è stato prorogato a ritroso a venerdì 24.2.2017.

2. – Due i motivi di ricorso. Il primo denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, artt. 82 e artt. 125 e 366 c.p.c., come novellati dalla L. n. 183 del 2011, art. 52. Il secondo l’omesso esame sulle medesime circostanze del fatto processuale sotteso.

Detti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale complementarietà, deducono che in applicazione di Cass. S.U. n. 10143/12 la notificazione della sentenza a mezzo PEC, invece che presso la cancelleria del giudice di primo grado nel cui circondario il difensore della parte soccombente non abbia eletto domicilio, è possibile non solo se questi abbia indicato la propria PEC ai sensi dell’art. 125 c.p.c., ma anche ove egli – come avvenuto nella specie abbia comunicato al proprio Ordine d’iscrizione e poi alla cancelleria la propria PEC, e la cancelleria stessa l’abbia poi utilizzata per le comunicazioni prescritte dal codice di rito (nella specie, per la comunicazione del deposito della sentenza di primo grado).

3. – Tali motivi sono infondati.

Com’è noto, il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25 esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143/12).

Pertanto, proprio con riguardo al precedente invocato da parte ricorrente, deve distinguersi tra comunicazione al Consiglio dell’Ordine e alla cancelleria della PEC, e indicazione della PEC negli atti processuali notificati alla controparte, la quale ultima non ha un onere di ricerca della PEC che non le sia stata resa nota nel modo di legge.

4. – Infine, è inammissibile, perchè costituito da una pura e semplice petizione di principio, il dubbio di costituzionalità dell’art. 82 R.D. cit. manifestato in relazione all’art. 24 Cost.

5. – Il ricorso va dunque respinto.

6. – Seguono a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese, liquidate come in dispositivo e in relazione al valore dichiarato di 5.000.000,00 di Euro, nonchè il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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