Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21334 del 21/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21334 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g.16840-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BENEVENTO MARCELLO;
– intimato –

avverso la sentenza n.158/52/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
9/5/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

6‘4.03

Data pubblicazione: 21/10/2015

CONSIDERATO IN FATTO
Marcello Benevento propose ricorso avverso il rigetto
dell’istanza di rimborso delle ritenute, operate ai fini IRPEF dal
sostituto d’imposta, sulla somma erogata una tantum dal Fondo di
Previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli.

appellata dal contribuente, è stata integralMente riformata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, con la
sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto che la somma erogata “una
tantum” dal citato Fondo fosse un’attribuzione patrimoniale avente
natura di reddito da capitale e, come tale, tassabile con applicazione
dell’aliquota del 12,50%.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrare propone ricorso per
cassazione su unico motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 16 e 17 d.p.r. n.917/86, in combinato
disposto con gli artt.47,48 e 42 del medesimo d.p.r., in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto che dovesse
essere assoggettata a tassazione separata solo la parte di capitale
corrisposto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro,
applicando l’aliquota del 12,50% alla restante parte liquidata come
rendimento del capitale investito dal datore di lavoro.
2.La censura è fondata alla luce dell’orientamento
giurisprudenziale consolidato di questa Corte nella specifica materia. Si
Ric. 2014 n.16840 sez. MT – ud. 23-07-2015
-2-

La Commissione Provinciale rigettò il ricorso e la decisoione,

è, infatti, statuito che “in tema di IRPEF, la prestazione di capitale che
un fondo di. previdenza complementare per il personale di un istituto
bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il
Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e
ti

stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo

pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”),
costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il
dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo
regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che
ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che
l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito
da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a
tassazione separala ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del
1986, nel testo applicabile “ratione temporis”(cfr. Cass. n. 868 del
2010; n.11156 del 2010; n 17535 del 2012 e, di recente, Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 131n1 (lei 10/06/2014)”.
3.Ne consenue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata, che

ha fatto corretta applicazione della normativa di

lin’T

riferimento, va ei,arn e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del
ricorso introduttiv ,, del contribuente.
La novità .” a solu zione giurisprudenziale induce a compensare

integralmen te tra •
irripetibili

Ci

, elle, i

le spese dei gradi di merito ed a dichiarare
1 —-zente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2014 n.1682’n sei,
-3-

23-07-2015

transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento

La Corte, in

accoglimento del ricorso, cassa la sentenza

impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente.
Comnensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito

e dichiara i r

c1u&e del presente giudizio.
il 23 luglio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in

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