Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21334 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.14/09/2017), n. 21334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9173-2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO
GIOVANNINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1730/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il
07/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, che vengono esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 2008, per una ripresa a tassazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui al cd. redditometro, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, lamentando la violazione dell’art. 38 cit, nonchè degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, avrebbero erroneamente considerato lo strumento cd. “redditometro” una presunzione legale, idonea a fondare autonomamente la pretesa tributaria, senza ritenere necessaria la prova sulla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indici utilizzati, con il relativo vaglio che la legge rimette al giudice, nel caso di presunzioni semplici, alla luce degli elementi contrari offerti dal contribuente, per una corretta valutazione della capacità contributiva della persona oggetto dell’accertamento.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte quello che “In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. ord. n. 16912/16).
Nel caso di specie, l’acquisto di due autovetture e di una moto di grossa cilindrata, e di una casa di abitazione è stato giudicato incompatibile con i redditi dichiarati dal contribuente, il quale pur avendo fornito la documentazione che le spese contestate erano state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme, meglio indicate alla p. 3 del ricorso, tuttavia, in riferimento alla elargizione effettuata dal suocero pari ad Euro 80.000,00, tale erogazione non è stata ritenuta rientrante nella complessiva posizione reddituale del nucleo familiare, come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nucleo familiare è costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Cass. n. 5365/14). La CTR spiegando le ragioni di possesso dei beni ha applicato correttamente i principi sopra enunciati. Infine, i motivi di censura, sotto forma di prospettata violazione di legge, attengono al merito e comunque alla sufficienza della motivazione (vizio non più deducibile alla stregua del nuovo art. 360, n. 5).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Agenzia delle Entrate, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso il Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017