Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21334 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 05/10/2020), n.21334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29311-2019 proposto da:

M.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/03/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate – riscossione, difesa dall’Avvocatura dello Stato deposita un controricorso notificato a M.A. controparte in data 29 luglio 2019 esponendo di avere ricevuto ricorso per cassazione avverso sentenza n. 1632/2018 della CTR Liguria depositata il 18.12.2018. Ritenute sussistenti le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta proposta ed è stato costituito il contraddittorio camerale ai sensi della predetta norma.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso del contribuente è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè il predetto ricorso non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, fino alla data del predetto certificato (che si riferisce all’arco temporale compreso tra il 3 luglio e il 15 ottobre 2019) con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017). L’Agenzia del resto non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi ad esporre le difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio la improcedibilità (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).

La definizione in rito ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione del ricorrente giustifica la compensazione delle spese.

Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, non sussistono neppure i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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