Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21333 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.14/09/2017),  n. 21333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 551-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LA SPEZIA 95,

presso lo STUDIO BARUSCO NOCERA ROVETTI E ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VALENTINA DI PASQUALE;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 164/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR delle Marche, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 2007, per una ripresa a tassazione dovuto al mancato riconoscimento e alla ritenuta indeducibilità per difetto d’inerenza, delle spese di sponsorizzazione sostenute da C.R. a favore di due associazione dilettantistiche. L’ufficio ha, pertanto, denunciato la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (primo motivo), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, della L. n. 289 del 2002, art. 90 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (secondo motivo), in quanto, erroneamente, i giudici d’appello hanno ritenuto inerenti i costi di sponsorizzazione delle due società dilettantistiche, all’esercizio dell’attività d’impresa della società contribuente, nonostante l’elevato importo, avuto riguardo agli altri costi sostenuti dall’impresa per il personale o per gli oneri diversi di gestione (p. 23 ricorso), alla scarsa rilevanza e conoscibilità delle associazioni sportive sponsorizzate, appartenenti allo stesso ambito territoriale dove la società contribuente aveva sede, tenendo conto che i costi dovevano essere strumentali alla promozione dell’immagine di un’impresa – avente ad oggetto l’attività di commercio di accessori e macchinari per calzature – con clientela quasi esclusivamente estera e senza aver concretamente dimostrato di aver acquisito nuovi clienti locali.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso non merita accoglimento.

In riferimento al secondo motivo, da esaminare per primo in quanto logicamente prioritario, lo stesso è infondato, in quanto, sebbene con argomentazioni in diritto non ineccepibili (condivisione dell’eccezione d’inammissibilità della questione e poi esame nel merito della stessa questione e condivisione in ordine alla utilizzabilità nella specie del disposto dell’art. 90, comma 8, citato), la CTR ha fornito una sua sufficiente motivazione, non inferiore al minimo costituzionale, in merito al riconoscimento delle spese di sponsorizzazione, con una soluzione discutibile ma, comunque, comprensibile.

Anche il primo motivo di ricorso è infondato.

Innanzitutto, la questione dell’applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 90 è ammissibile, anche se proposta solo in appello, trattandosi di questione di mero diritto sulla base di presupposti di fatto (essere le società sponsorizzate associazioni sportive dilettantistiche e essere l’importo delle sponsorizzazioni non superiore a 200.000 Euro) pacifici in atti. Nel merito, la L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 Euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro (Cass. ord. n. 7202/17, 5720/16), quindi, inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè l’ufficio ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è soggetto al doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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