Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21333 del 12/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 12/08/2019), n.21333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20157/2015 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI, in persona del Presidente pt, e

M.F., in proprio e nella qualità di erede di

M.G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 102/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/08/2014 R.G.N. 326/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 102 del 2014, ha respinto il gravame proposto avverso la pronuncia n. 113 del 2011, emessa dal Tribunale di Spoleto, che aveva accertato, in parziale accoglimento della domanda formulata da G.B. nei confronti dell’Associazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, del Maestro M.G.C. e del figlio M.F., l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo 1.4.2004 – 31.3.2005, esclusivamente tra il ricorrente e la citata Associazione, condannando quest’ultima a corrispondere Euro 9.449,85 a titolo di differenze retributive, mentre aveva rigettato le altre richieste concernenti la asserita mancata erogazione del compenso per lavoro straordinario e il risarcimento del danno differenziale conseguente all’infortunio sul lavoro occorso il 6 giugno 2004 allorquando il G. si trovava nell’abitazione del Maestro M. in (OMISSIS).

2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato, in ordine alla pretesa risarcitoria, che l’Associazione Festival dei Due Mondi non poteva essere chiamata a rispondere perchè non aveva alcun potere di disposizione sulla abitazione privata del M. ove era avvenuto l’infortunio; nei confronti del Maestro M., invece, e dei suoi eredi, essendo quest’ultimo nelle more del processo deceduto, era stata erroneamente invocata una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., mentre avrebbe dovuto essere dedotta una responsabilità ex art. 2043 c.c., e tale errata prospettazione rendeva inammissibile la relativa domanda.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione G.B. affidato ad un motivo.

4. L’Associazione Festival dei Due Mondi e M.F., in proprio e nella qualità di erede di M.G.C. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., e l’omessa applicazione, da parte della Corte di appello di Perugia, dell’art. 2043 c.c., al caso di specie, al fine di dichiarare Giancarlo M. in proprio e, di conseguenza M.F. quale suo erede, responsabile del sinistro del (OMISSIS) ad esso occorso: in particolare, si sostiene che spettava al giudice applicare l’articolo di legge alla fattispecie invocata dall’istante e che, nel caso in esame, erano stati prospettati tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità aquiliana del M. ex art. 2043 c.c. una volta esclusa la sua qualità di datore di lavoro.

2. Il motivo non è fondato.

3. La Corte territoriale, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal G. nei confronti del de cuius M.G.C., per il pregiudizio patito per l’asserita presenza di una insidia nel giardino di casa, ha ritenuto infondata la pretesa per la errata prospettazione del titolo di responsabilità, ex art. 2087 c.c., e non ex art. 2043 c.c. (come di contro avrebbe dovuto), avendo argomentato invece in merito all’inosservanza di obblighi propri del datore di lavoro, non configurabili a carico del M., e non allegando e provando gli elementi costitutivi quali l’antigiuridicità della condotta del presunto danneggiante, il danno ed il nesso di causalità.

4. Orbene, la censura va scrutinata prendendo in considerazione l’orientamento di legittimità affermatosi in ordine al giudizio di cassazione (cfr. di recente Cass. 28.6.2018 n. 17015) ma che, per i profili di affinità con la problematica in oggetto, può essere seguito anche in sede di processo di appello, secondo cui le condotte, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., dedotte dal ricorrente a sostegno dell’azione risarcitoria, possono essere ricondotte entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purchè tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda così come definita nelle fasi di merito.

5. Tale principio va, altresì, coordinato con quello in virtù del quale, nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, il fatto deve essere correttamente allegato unitamente ai presupposti e agli elementi condizionanti il diritto azionato (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 17.6.2004 n. 11353).

6. La questione, poi, assume una rilevanza ancora più pregnante in sede di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno e, in genere, per tutti i diritti relativi) per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e che vanno specificati all’atto della proposizione della domanda, incidendo essi sulla individuazione della causa petendi e, conseguentemente, sull’esercizio del diritto di difesa dell’obbligato (cfr. in Cass. 23.10.2002 n. 14934).

7. Nel caso in esame, i fatti materiali costitutivi erano stati dall’originario ricorrente rapportati, come precisato dalla Corte di appello, ad una dedotta inosservanza degli obblighi del datore di lavoro ( M.) al fine di ottenere il cd. “danno differenziale” sicchè essi, non ponendosi in relazione di reciproca fungibilità con l’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c., non avrebbero potuto considerarsi idonei per fare valere una responsabilità di tipo extra-contrattuale, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata.

8. Corretta, pertanto, è stata la statuizione della Corte di merito che ha ritenuto erroneamente prospettata la domanda risarcitoria, come originariamente formulata nei confronti del M., proprio perchè effettivamente i fatti costitutivi, posti a base della richiesta risarcitoria, erano carenti di inerenza e di peculiarità rispetto al diverso titolo di responsabilità vantato.

9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

10. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2019

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