Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21332 del 20/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27446-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.V.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 470/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 14/02/2014, depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia n. 446/2014/03, depositata il 24.2.2014, che aveva accolto l’appello proposto da R.V.T. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando pure ininfluente l’importo corrisposto per personale di segreteria.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale avrebbe tralasciato di considerare l’esistenza di due studi professionali e di compensi per lavoro dipendente dai quali ultimi, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

La censura è inammissibile per quel che riguarda il rilievo concernente i due studi professionali e la loro rilevanza ai fini della debenza del tributo preteso dall’Ufficio. Lo stesso, infatti, non risulta esposto in fase di appello come motivo di impugnazione della sentenza dall’Agenzia e costituisce, pertanto, elemento nuovo per la prima volta formulato in sede di legittimità. Inammissibilità che, anche a volere superare tale rilievo, deriva in ogni caso dalla circostanza che nella sentenza impugnata non si ravvisa alcun riferimento ai due studi professionali che non sono stati presi in considerazione dalla CTR. Sicchè la censura, rispetto a tale omissione, avrebbe comunque richiesto la formulazione di un motivo fondato sul vizio di motivazione che, per converso, l’Agenzia non ha spiegato.

Ciò posto, la restante parte della censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la censura dell’Agenzia si appunti sul mancato rilievo dato dalla CTR all’attività dell’unico impiegato addetto alla segreteria – v. anche pag. 5 ricorso Agenzia delle entrate – che, per le considerazioni appena svolte, non può essere considerato rilevante ai fini dell’insorgenza del tributo in esame.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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