Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21331 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25404-2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV MAGGIO N.

43, presso lo studio dell’avvocato MICCINESI ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO MULA, PAOLO PURI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1690/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/03/2014, depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Alberto Mula difensore del ricorrente, si riporta

agli scritti del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.A., esercente la professione di avvocato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n.1690/06/14, depositata il 19.3.2014, che in accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha rigettato il Sorso del contribuente contro il silenzio rifiuto relativo a rimborso per IRAP relativo agli anni (OMISSIS). Riteneva la CTR, sulla base delle dichiarazioni dei redditi dalle quali risultavano spese minime per lavoro dipendente e quelle per compensi a terzi, che mancasse il carattere dell’occasionalità dell’attività svolta dal professionista sulla base di una propria organizzazione autonoma, risultando peraltro decorso il termine di diciotto mesi antecedentemente al rimborso.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente ed appaiono fondati.

Secondo questa Corte – Cass. n. 27000/14 – è escluso che, ai fini della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione del contribuente di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 assumano rilevanza i compensi corrisposti al commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità. Ciò perchè l’attività remunerata dal professionista per attività diversa da quella nella quale opera non può incidere sul requisito dell’autonoma organizzazione, semmai qualificandosi come necessaria alla gestione minimale di qualunque attività professionale, soprattutto se correlata alla tenuta della contabilità, per la quale è richiesto necessariamente un apporto tecnico in ragione delle responsabilità che sul professionista incombono anche dal punto di vista fiscale.

Si è ancora di recente chiarita (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Orbene, a tali principi non si è adeguata la CTR, considerando rilevanti ai fini della debenza del tributo sia compensi per lavoro dipendente modesti che compensi a terzi ed omettendo in quest’ultimo caso di esaminare la natura di tali compensi e la loro riferibilità ad attività che esulavano dal profilo professionale del contribuente – compensi per dichiarazioni dei redditi erogati a commercialista -.

Sulla base di tali considerazioni, i tre motivi di ricorso meritano accoglimento. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato. La CTR ha ritenuto decorso il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 individuandolo in 18 mesi dal versamento e così disattendendo il contenuto precettivo della cennata disposizione, nella versione ratione temporis vigente – dopo la modifica apportata dalla L. n. 133 del 1999, art. 1 – secondo la quale il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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