Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21331 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 05/10/2020), n.21331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28949-2018 proposto da:

SALAMANDRA SRL, quale incorporante della IMMOBILIARE VEGA SECONDA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CRISPI 89, presso lo studio

dell’avvocato ARMANDO PONTECORVO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEONE PONTECORVO;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21 presso gli

UFFICI DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dell’avvocato UMBERTO GAROFALO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3785/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1.-. La società Salamandra ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI degli anni 2008 e 2009 deducendo che è stata fatta una illegittima applicazione retroattiva della rendita catastale e cioè con decorrenza dall’accatastamento originario, anzichè dalla data della variazione DOCFA (20.10.2009) presentata dalla società.

La contribuente chiede l’annullamento integrale dell’accertamento per l’anno 2008 e, relativamente all’anno 2009, l’annullamento per il periodo 1 gennaio/20 ottobre. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. Propone appello la società e la CTR del Lazio con sentenza del 6.6.2018 conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che la variazione materiale che ha condotto alla modifica della rendita deve farsi risalire all’epoca dell’accatastamento in quanto volta a correggere errori insiti nell’originario provvedimento; rileva che la DOCFA è stata presentata per riportare “l’edificio allo stato di fatto come è stato edificato”.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e

falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

La società deduce che il limite temporale della retroattività della modifica della rendita catastale è la data della presentazione della DOCFA e che il principio affermato dal giudice d’appello si applica ai casi in cui la rettifica catastale sia determinata non da una variazione DOCFA, bensì da un provvedimento di autotutela della Amministrazione, causato da un errore.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già enunciato il principio di diritto applicabile alla fattispecie, cui il Collegio intende dare continuità, ed in particolare ha affermato che in tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1 gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. n. 342 del 2000, art. 74, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poichè il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass. 22653/2019Cass. 21670/2018; Cass. 615446/2010).

Il principio sopra enunciato, del quale la CTR non ha fatto buon governo, trova una deroga solo quando la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’Ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, laddove tuttavia tale errore sia evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (Cass. 7745/2019). Nella specie si tratta invece di una procedura DOCFA presentata dalla parte nel 2009. La CTR ha ritenuto che il riesame del classamento operato dall’agenzia del territorio “in via autonoma o su istanza di parte costituisce esercizio della potestà di autotutela in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure applicazioni dei principi dell’estimo catastale” Sulla base di ciò ha concluso che “la variazione materiale che ha condotto alla modifica della rendita deve farsi risalire all’epoca dell’accatastamento in quanto volta a correggere errori insiti nell’originario provvedimento” La conclusione non è tuttavia congruente con le permesse, atteso che il giudice d’appello ha accertato che nella specie trattasi di un riclassamento a seguito di DOCFA, non si tratta quindi di un errore materiale corretto ad iniziativa dell’ufficio, bensì una variazione per errata rappresentazione grafica denunciata dallo stesso contribuente tramite DOCFA.

Deve quindi essere ribadito il seguente principio: “in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultante catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno e efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione” (Cass. n. 13018/2012; Cass. 11844/2017).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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