Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21330 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25323-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI,

21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAJO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO RIGHETTI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, del 04/03/2014 depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di R.A., medico esercente l’attività presso una casa di cura privata, contro il silenzio rifiuto in tema di IRAP.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il ricorso, ammissibile in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali recentemente appianate dalle Sezioni Unite, ne potendosi ritenere possibile evocare il giudicato esterno, risultando la debenza del tributo collegata ad emergenze fattuali diverse per ogni annualità, è manifestamente infondato, La censura dell’Agenzia si appunta specificamente sulla circostanza che l’esistenza di compensi a terzi dell’importo di circa Euro 17.000,00 dovrebbe integrare comunque il requisito dell’autonoma organizzazione.

Ora, risulta dalla sentenza impugnata che i compensi a terzi sono stati considerati inidonei ad incidere sull’autonoma organizzazione del professionista perchè destinati alle temporanee sostituzioni necessarie e di modesta entità e come tali non dotate del carattere della stabilità, ma invece inquadrabili nei compensi per prestazioni occasionali.

Orbene, tale accertamento di fatto operato dalla CTR, correlato al reddito dichiarato dal contribuente, non può essere censurato con il prospettato vizio di violazione di legge, posto che non ravvisa un error iuris nelle affermazioni del giudice di merito, essendosi questi allineato alla giurisprudenza di questa Corte, ribadita di recente anche a Sezioni Unite-sent.n.9451/2016-, per cui il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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