Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21330 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21330 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/3/13

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Cooperativa Edilizia Nerulum, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Angela Mensitiere in Roma,
viale Parioli 76 presso il quale dichiara di volere
ricevere le comunicazioni ( fax n. 06/8070276 – e.mail
ld.studio@tiscali.it ), rappresentata e difesa dall’avv.
Domenico Carlomagno per procura speciale a margine del
ricorso;

– v_ ler. 002,803{044
– ricorrente contro

Antonio Lapadula;

– intimato –

\ko’2
447,1

Data pubblicazione: 18/09/2013

avverso la sentenza della Corte d’appello dì Potenza
emessa 1 1 11 gennaio 2006 e depositata il 23 gennaio
2006, R.G. n. 9/06;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per il

Rilevato che:
1. Antonio Lapadula ha convenuto la Coop. Edilizia
Nerulum a r.l. davanti al Tribunale di

Lagonegro

chiedendo di accertare la legittimità del

suo

recesso dalla società, a causa della eccessiva
onerosità dell’alloggio realizzato in regime di
edilizia economica e popolare, e di condannare la
cooperativa alla restituzione delle quote versate,
ammontanti a 32.000.000 di lire, e al pagamento
delle migliorie apportate all’immobile (stimate in
20.000.000 di lire).
2. Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di
prova circa la eccessiva onerosità dell’alloggio
realizzato rispetto al valore di un’abitazione
definibile come casa economica e popolare e circa
l’esistenza di un diritto al pagamento del valore
delle migliorie apportate all’immobile.
3. La Corte di appello ha accolto parzialmente il
gravame del Lapadula e ha condannato la
Cooperativa al pagamento della somma di 16.268,39
euro corrispondenti al valore della quota

2

rigetto del ricorso;

riconosciuto dalla Cooperativa già prima del
giudizio e decurtato della somma di 4.000.000 di
lire già ricevuta dal Lapadula. Ha negato il
diritto alla rivalutazione della predetta somma.
4. Ricorre per cassazione la Cooperativa edilizia
Nerulum affidandosi a tre motivi di impugnazione.

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la
nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. ovvero
per violazione del principio di corrispondenza fra
chiesto e pronunciato in quanto la qualificazione
della domanda da parte della Corte di appello
(domanda di recesso) non corrisponde al contenuto
dell’azione di risoluzione esperita dal Lapadula.
7. Il motivo è infondato. L’interpretazione della
domanda rientra nella valutazione del giudice di
merito e non è censurabile in sede di legittimità
ove motivata in modo sufficiente e non
contraddittorio. Nella specie la Corte di appello
ha messo in evidenza che il lievitare del costo
dell’alloggio aveva determinato la richiesta
formulata dal Lapadula prima dell’instaurazione
del giudizio a cui la Cooperativa aveva dato
positivo riscontro quantificando il valore
rimborsabile della quota e che tale richiesta era
stata sostanzialmente riproposta con l’atto di
citazione. In questa valutazione interpretativa
della domanda, che ha portato alla sua
qualificazione come domanda intesa a ottenere

3

5. Non svolge difese Antonio Lapadula.

l’accertamento del diritto al recesso, la Corte di
appello si è attenuta al criterio secondo cui il
giudice del merito, nell’indagine diretta
all’individuazione del contenuto e della portata
delle domande sottoposte alla sua cognizione, non
è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente

contenute, ma deve, invece, avere riguardo al
contenuto sostanziale della pretesa fatta valere,
come desumibile dalla natura delle vicende dedotte
e rappresentate dalla parte istante

(Case. civ.

sezione I n. 23794 del 14 novembre 2011).
S. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione quanto
alla determinazione del valore della quota. La
ricorrente rileva che il valore di 35.500.000 lire
attribuito alla quota non poteva basarsi su alcun
riconoscimento da parte della società cooperativa
che ha contestato il valore attribuito alla nota
stragiudiziale del 9 novembre 1994 con la quale,
secondo l’interpretazione della Corte di appello,
il presidente della cooperativa si era dichiarato
disponibile al rimborso del valore della quota
sociale nella misura di 35.500.000 lire risultante
dalle scritture contabili. Secondo la ricorrente
infatti la nota in questione era chiara nel
subordinare il suo valore ricognitivo, che
peraltro non poteva e non può spettare al
Presidente della Cooperativa, al riesame delle

4

letterale degli atti nei quali esse sono

scritture contabili e alla formazione del
bilancio.
9. Con il terzo motivo di ricorso si

deduce

la

violazione e falsa applicazione dell’art. 116
c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. La
ricorrente contesta la valutazione delle prove e

acquisite risultanze contabili mai provate.
10.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente e

sono da ritenersi infondati perché, a fronte del
chiaro riconoscimento – costituito dalla nota del
9 novembre 1994 – sia del diritto del Lapadula al
recesso sia del valore della quota, la Corte di
appello si è limitata a riscontrare l’ammontare
del credito riconosciuto operando una detrazione
corrispondente alla prima parte del rimborso già
effettuato dalla società, dopo la sottoscrizione
della predetta nota, il 17 dicembre 1994. I
pretesi vizi della decisione sono pertanto
inesistenti perché la società non ha contestato,
all’esito della intervenuta approvazione del
bilancio, l’ammontare della liquidazione che
risulta sia dalla nota del 9 novembre 1994, sia
dal comportamento concludente, costituito dal
primo pagamento dell’importo riconosciuto, e sia
dalla scheda riassuntiva depositata dalla odierna
ricorrente (documento n. 8 del fascicolo della
appellata) citata nella motivazione della Corte di
appello. E’ quindi infondato il riferimento della

5

ritiene che la Corte di appello abbia dato per

ricorrente a una arbitraria attribuzione di valore
probatorio alla documentazione contabile che, in
realtà, la Corte non ha esaminato perché si è
basata, ai fini della decisione, sul
riconoscimento del credito del Lapadula da parte
della Cooperativa e sull’assenza di specifiche

bilancio.
11.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna
statuizione sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio

dell’il marzo 2013.

contestazioni all’esito dell’approvazione del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA