Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21330 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 05/10/2020), n.21330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18928-2016 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

COMUNE di POVEGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/19/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata l’08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. T.W. ha impugnato gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, emessi dal Comune di Povegliano, deducendo che i terreni oggetto degli avvisi sono pertinenze di un fabbricato in via di costruzione. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello il T. e la CTR del Veneto, con sentenza depositata in data 8 gennaio 2016, ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che il contribuente ha espresso la sua volontà di non edificare solo nell’anno 2013 e cioè in epoca successiva a quella cui si riferiscono gli avvisi impugnati e che, in assenza di indicazione nella dichiarazione ICI della destinazione a pertinenza dei terreni e di richieste di agevolazioni in tal senso, la pretesa tributaria deve considerarsi legittima.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto notificato in data 8 luglio 2016, affidandosi a un motivo. Ha resistito con controricorso il Comune, eccependo la tardività del ricorso contribuente, deducendo di avere notificato la sentenza impugnata in data 29 marzo 2016.

3.- Assegnato il procedimento alla sezione sesta, il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., resistendo alla eccezione di tardività e presentando istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11; ha chiesto la sospensione del giudizio sino al 10.10.2017 al fine di verificare la possibilità di definizione della lite. La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 29073 del 2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire al Comune di Povegliano di deliberare l’adesione alla definizione delle liti fiscali pendenti, opportunità introdotta, per gli enti locali, dalla legge di conversione del D.L. n. 50 del 2017.

Successivamente, il relatore ha formulato proposta di estinzione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, ed è stata fissata l’udienza camerale non partecipata del 12.9.2019. In esito alla predetta adunanza, la Corte con ordinanza 26476 del 2019, rilevando che non risultava idoneamente documentata la (eventuale) avvenuta definizione della controversia con le modalità prescritte dal citato D.L., art. 11, ha ulteriormente rinviato a nuovo ruolo il processo.

5. Con nota del 7 gennaio 2020, il Comune di Povegliano ha comunicato di non aderire alle agevolazioni previste dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e che ad oggi non sono stati versati e nemmeno posti riscossione gli importi dovuti a titolo di ICI dal T.. Pertanto, su proposta del relatore, conforme alla precedente, è stata nuovamente fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1002, art. 2, comma 1, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. D, con violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c.. Deduce che i terreni in oggetto sono stabilmente destinati a servizio della propria abitazione e pertanto da considerarsi pertinenze, ai fini ICI, a nulla rilevando la mancata comunicazione per gli anni in questione della volontà di non edificare, perchè la esclusione dall’imposizione sarebbe data dalla sola sussistenza del vincolo, a prescindere dalla comunicazione. Con la memoria ex art. 378 c.c., pur chiedendo la sospensione di cui in parte narrativa, ha inoltre contestato l’eccezione di tardività del ricorso, perchè la notifica della sentenza impugnata è stata eseguita da messo comunale non a mani del destinatario ma mani della figlia, senza spedizione della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.).

Come esposto in premessa, con la predetta memoria depositata il 22 giugno 2017 il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, al fine di verificare la possibilità di definizione della lite.

Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ora, poichè alcuna istanza di trattazione risulta presentata entro il termine del 31 dicembre 2018, e il Comune ha precisato di non avere aderito alle forme di agevolazione previste dalla normativa citata, e che il contribuente non ha, fino alla data del 7 gennaio 2020, pagato le somme di cui agli avvisi impugnati, il processo deve essere estinto. Invero, in tema di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del cit. Disp. normativa, comma 10, l’estinzione del processo (Cass. civ. 18107/2019). In particolare, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, poichè la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Cass. civ. n. 31021/2018).

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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