Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2133 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2133 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 25407-2012 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000, società
con unico socio soggetta a direzione e coordinamento
di ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
PIERFILIPPO COLETTI, rappresentata e difesa dagli
avvocati GIUSEPPE DI MAURO, CARLA FUNES, giusta
2017

delega in atti;
– ricorrenti –

4102

contro

GIORGIONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli

Data pubblicazione: 29/01/2018

avvocati BRUNO COSSU, ALBERTO PICCININI, SAVINA
BOMBOI, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2011 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 20/12/2011 r.g.n. 395/2009.

Ritenuto
1. che la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo
grado con la quale era stata respinta la domanda di Giuseppe Giorgioni intesa
all’accertamento del demansionamento ed alla condanna della datrice Enel
Distribuzioni s.p.a. al risarcimento del danno, ha condannato la società ad

predetta, per i titoli di cui in motivazione C 9.541,66, oltre accessori;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato a tre
motivi, Enel Distribuzione s.p.a.;
2.1.che la parte intimata ha depositato tempestivo controricorso;
3. che è stato depositato “atto di rinunzia congiunta al giudizio” con il quale
le parti , evidenziato che nell’ambito della conciliazione in sede sindacale di cui
all’allegato verbale le parti avevano formulato impegno a rinunziare al presente
procedimento, hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
Considerato
1. che con “istanza di rinunzia congiunta al giudizio” le parti del presente
giudizio, dato atto che la controversia, come da allegato accordo, era stata
transatta, hanno chiesto l’estinzione del giudizio;
1.2. che l’atto di rinunzia è stato sottoscritto dai procuratori delle parti ai
quali era stato conferito il relativo potere ;
2. che a tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ.;
3. che la adesione di ciascuna parte ricorrente alla dichiarazioni di rinunzia
della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese, ai sensi
dell’art. 391, comma 4 , cod. proc. civ..

assegnare al Giorgioni mansioni proprie del livello A1S e a corrispondere alla

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Roma, 19 ottobre 2017

Il Funzionario G . Il .

o

Il Presidente

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