Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2133 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA N. TARTAGLIA 21, presso l’avvocato FORGIONE

SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SALVATORE FORGIONE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 aprile 2006 il sig. P.G. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare all’equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo promosso nei confronti del sig F.G. dinanzi alla Pretura di Benevento, sezione distaccata di Solopaca, con atto di citazione notificato il 9 luglio 1990, avente ad oggetto il regolamento dei confini e l’apposizione dei termini dei rispettivi fondi: processo, definito in primo grado con sentenza 13 aprile 2005.

Costituitosi ritualmente, il Ministero della Giustizia eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto e nel merito contestava la fondatezza dalla domanda.

Con decreto 11 ottobre 2007 la Corte d’appello di Roma, riconosciuto il ritardo irragionevole di anni dieci rispetto alla durata fisiologica di anni tre per il primo grado di giudizio, detratto l’intervallo imputabile alla parte in conseguenza della cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c., liquidava l’equo indennizzo in Euro 10.000,00, oltre gli interessi legali dalla data del decreto e la rifusione delle spese processuali.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il P., deducendo la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001 nonche’ la carenza di motivazione nella liquidazione troppo riduttiva dell’indennizzo, difforme dalla giurisprudenza alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile per assoluta inadeguatezza dei quesiti di diritto formulati in conclusione dei singoli motivi di censura (art. 366 bis c.p.c.).

Sul punto, deve essere richiamato, in sede concettuale, il principio ormai consolidato che i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis c.p.c., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimita’, rispondono all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui e’ pervenuta il provvedimento impugnato; e, nel contempo, con piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale;

risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimita’ (Cass., sez. unite 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., sez. 3, 25 luglio 2008, n. 20454).

Alla stregua di tali principi, e’ dunque inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto privo di aderenza alla fattispecie concreta ed al decisum (Cass., sez. unite, 5 gennaio 2007, n. 36).

E’ questo il caso verificatosi nel presente ricorso, in cui i quesiti proposti consistono in formulazioni astratte, senza stretta aderenza con la ratio decidendi: laddove enunciano la necessita’ del rispetto della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (quesito n. 1); o la violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. nella liquidazione equitativa del danno (quesito n. 2); o ancora, censurano la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la disapplicazione della L. n. 89 del 2001 o contestano la correttezza della compensazione delle spese processuali:

enunciazioni, tutte, che si risolvono in una sintesi generica delle argomentazioni difensive, priva di specificita’ individualizzante.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del P. alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni svolte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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