Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2133 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12513-2014 proposto da:

ELEMEDIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DE

GUGLIELMI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3386/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/05/2013 R.G.N. 6341/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito l’Avvocato PROIETTI FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 11.5.2010, con cui il Tribunale di Roma, accertata l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.11.99, con inquadramento al 4 livello CCNL, aveva condannato la Elemedia s.p.a. a ripristinare la funzionalità del rapporto, riammettendo in servizio l’appellante, a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni dal 3.7.2007 alla sentenza, detratto l’aliunde perceptum, ed a pagargli la somma di Euro 10.000, oltre accessori, a titolo di “premio di disponibilità”.

Resisteva la società che, con distinto ricorso, proponeva appello avverso la stessa sentenza chiedendone la riforma.

Le cause venivano riunite e quindi decise, con sentenza depositata il 7 maggio 2013 dalla Corte d’appello di Roma, con il rigetto di entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Elemedia, affidato a cinque motivi. Resiste il M. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’interpretazione del contratto di assunzione.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in materia di individuazione dei criteri definitori della nozione di subordinazione.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata, per il mero richiamo alla motivazione di primo grado e per la valorizzazione di un solo teste a fronte dei molti escussi, con omessa citazione delle parole del teste.

4. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), relativamente all’orario di lavoro ed alla erroneamente riconosciuta subordinazione.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine al cd. premio di disponibilità Euro 10.000.

Il ricorso è inammissibile essendo diretto ad una diversa ricostruzione dei fatti e censurando in sostanza vari vizi di motivazione della sentenza impugnata nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

Ed invero anche le dedotte violazioni di legge (es. art. 2094 c.c.) ineriscono l’iter logico motivazionale seguito dalla corte capitolina (peraltro non limitato al pur legittimo richiamo della motivazione del primo giudice, ma a specifiche circostanze fattuali, quali l’obbligo di presenza alle prove). La sentenza impugnata ha anche chiarito di non avere desunto la subordinazione solo dal tenore delle clausole contrattuali del contratto di assunzione, ma anche dalle circostanze emerse dall’istruttoria e dalla deposizioni testimoniali in particolare (ampiamente esposte a pag. 5 della sentenza).

Quanto al premio per la disponibilità del lavoro, la società parimenti contesta una accertamento di fatto svolto dal giudice di merito (secondo cui trattavasi di obbligazione assunta dalla società con lettera del 30.6.07).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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