Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2133 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11826/2016 proposto da:

Consorzio Consafrag, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Sarti n. 4, presso

lo studio dell’avvocato Capponi Bruno, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Di Falco Domenico, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli,

in persona del sindaco metropolitano pro tempore, domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Di Falco Aldo,

Marsico Maurizio Massimo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Consafrag nella sua qualità di concessionario ex lege n. 219 del 1981, dei lavori di ristrutturazione della Circumvallazione esterna (OMISSIS) per un importo complessivo di Euro 35.000.000.000 convenne in giudizio La Provincia di Napoli per sentirla condannare al pagamento della somma dovuta per computo revisionale con applicazione del meccanismo di cui alla L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4 (criterio del prezzo chiuso) oltre interessi legali e moratori come richiamati nella convenzione originaria.

Il Tribunale di Napoli previo espletamento di CTU accolse la domanda e condannò la Provincia di Napoli a pagare alla ricorrente la somma di Euro 9.458.755,00 oltre interessi legali a titolo di revisione prezzi; Euro 9.365.852,95 oltre interessi moratori per ritardato pagamento dell’importo sopra indicato; Euro 11.651,44 a titolo di interessi per ritardato pagamento dei compensi revisionali già corrisposti.

La Corte di Appello di Napoli riformò in parte la sentenza di primo grado condannando l’ente appaltante alla minor somma di Euro 3.824.186,95 oltre interessi legali dall’11/12/2012 al soddisfo; Euro 4.837.894,15 oltre interessi moratori dal 3/8/2012 fino al soddisfo; Euro 11.651,44 oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado al soddisfo.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio Consafrag affidato a due motivi e memoria.

La Città metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Consorzio Consafrag denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 41 del 1986, art. 33,L. n. 37 del 1973, art. 2,L. n. 498 del 1992, art. 15, comma 5, L. n. 2248 del 1865, artt. 343 e 344; D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 13 e 14; L. n. 109 del 1994, art. 25; D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 134 e 135; D.M. n. 145 del 2000, artt. 10,11,12; D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 132; D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 161 e 162; artt. 1230,1362 c.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda di revisione prezzi solo limitatamente al periodo 1/4/199628/4/1999 negando al Consorzio ricorrente la revisione prezzi per il periodo successivo al 28/4/1999 fino a completamento dei lavori, secondo il disposto della L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4, e ciò in quanto ha erroneamente attribuito carattere novativo ed autonomo all’Atto di Sottomissione stipulato tra le parti in data 28 aprile 1999 e di conseguenza ritenuto applicabile la L. n. 498 del 1992, art. 15, comma 5, che aveva abolito ogni meccanismo revisionale.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perché la Corte di Appello di Napoli non ha esaminato e considerato che i lavori variati con l’Atto di sottomissione del 1999 rivestivano carattere assolutamente marginale e pertanto gli stessi non rientravano nel “quinto d’obbligo” e quindi nell’ambito dello ius variandi consentito all’Amministrazione.

Il ricorso è inammissibile in ordine ad ambedue i motivi.

Occorre premettere, in fatto, che l’appalto per cui è causa ha origine con la convenzione in data 22/11/198 ed atto aggiuntivo dell’11/4/1985 con il quale il Commissario straordinario del Governo aveva affidato al Consorzio la realizzazione delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di ristrutturazione e completamento della Circumvallazione esterna (OMISSIS) per un importo complessivo di lire 35 miliardi circa con esclusione del meccanismo di revisione prezzi.

A seguito dell’anomalo andamento dell’appalto e della redazione di alcune perizie di variante e suppletive le parti, individuato in lire 70 miliardi circa l’importo dei lavori ancora da eseguire (Lire 70.483.500.000) avevano rinegoziato l’oggetto e le condizioni del contratto con atto aggiuntivo del 1 marzo 1991 trasformandolo la concessione da appalto a misura ad appalto a forfait e prevedendo l’adeguamento dei prezzi con un sistema di tipo forfettario sul modello dell’istituto regolamentato della L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4 (prezzo chiuso) in luogo di quello tradizionale precedentemente adottato e regolato dello stesso art. 33, comma 3 (revisione prezzi tradizionale).

Successivamente con atto di sottomissione sottoscritto in data 28 aprile 1999 era stata approvata una ulteriore perizia di variante giusta la quale l’importo dei lavori era stato determinato in lire 76.259.041.381. I lavori vennero tutti definitivamente ultimati alla data del 31 gennaio 2003 e in seguito, precisamente in data 24/10/2007, il Consorzio stipulò atto di transazione con il Commissario di Governo regolando ogni sua pretesa fino a tutto il 31/3/1996 (data del subentro della Provincia di Napoli al Commissario di Governo).

Risolto così il contenzioso con il Commissario di Governo il Consorzio chiese accertarsi il conteggio revisionale ancora dovuto successivamente a tale data del 1 aprile 1996 ed il pagamento fino a fine lavori, ultimati appunto il 31 gennaio 2003.

Ciò premesso occorre considerare le ragioni per cui, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha riconosciuto dovuta la revisione prezzi solo limitatamente al periodo 1/4/199628/4/1999 negando al Consorzio ricorrente la revisione prezzi per il periodo successivo al 28/4/1999 fino a completamento dei lavori, secondo il disposto della L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4.

La Corte distrettuale infatti ha attribuito carattere novativo ed autonomo all’Atto di Sottomissione stipulato tra le parti in data 28 aprile 1999 e di conseguenza ha ritenuto applicabile la L. n. 498 del 1992, art. 15, comma 5, che aveva abolito ogni meccanismo revisionale.

A tal riguardo va premesso che l’accertamento del contenuto negoziale di un atto e della volontà dei contraenti è senza dubbio accertamento di fatto che spetta al giudice del merito, né appare consentito al ricorrente prospettare in sede di legittimità una diversa interpretazione tra quelle possibili (Cass. Sez. 1 n. 24539 del 20/11/2009: “Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra”. Vedi anche n. 27136 del 15/11/2017).

Occorre considerare che la sentenza impugnata ha estesamente illustrato le ragioni della propria decisione: in particolare da pagina 16 a pagina 20 la Corte di Appello ha diffusamente spiegato con motivazione congrua e condivisibile immune da vizi logici che così come era accaduto nel marzo 1991, allorché era intervenuta una rinegoziazione dell’affidamento rispetto alla convenzione originaria del 1981, anche con l’atto di sottomissione del 1999 (a prescindere dal titolo dell’atto) le parti, pur facendo riferimento a precedenti pattuizioni, parzialmente eseguite, hanno modificato l’oggetto del contratto, fissando nel contempo il relativo prezzo e le nuove modalità di liquidazione e tempi di esecuzione. Più precisamente – continua il giudice di merito – le parti hanno pattuito l’esecuzione di alcuni lavori non previsti nel contratto originario fissandone il corrispettivo, i tempi di esecuzione e la penale in caso di ritardo; hanno poi escluso la corresponsione di qualsiasi altra somma a qualunque titolo o motivazione richiesta anche se prevista nella precedente convenzione.

In considerazione della circostanza che l’atto autonomo è stato stipulato nel 1999, quando non era più in vigore il regime di revisione prezzi di cui alla L. n. 41 del 1986, art. 33, tale norma non era sicuramente applicabile al nuovo assetto delineato dalla volontà delle parti e pertanto correttamente la Corte di Appello ha ritenuto non dovuto il meccanismo revisionale per il periodo successivo al 28 aprile 1999 fino a fine lavori (riconoscendolo invece per il precedente periodo dal 1/4/1996- 28/4/1999 in quanto l’atto aggiuntivo del 1991 venne sottoscritto mentre era in vigore la norma regolante il predetto meccanismo di cui alla L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4, modificato dalla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 26, comma 4).

Infatti secondo Sez. 1, n. 17464 del 17/07/2013 “In tema di appalti di opere pubbliche, il “prezzo chiuso” della L. 28 febbraio 1986, n. 41, ex art. 33, comma 4 (poi abrogato dalla L. 23 dicembre 1992, n. 498, art. 15) consisteva nel prezzo del lavoro, al netto del ribasso di asta, aumentato del cinque per cento per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori, diversamente da quanto, invece, sancito della L. 11 febbraio 1994, n. 109, successivo art. 26, comma 4, a tenore del quale il “prezzo chiuso” era il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, qualora la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell’anno precedente fosse stata superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per la loro ultimazione. Trattandosi, quindi, di norme tra loro incompatibili, deve ritenersi nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola contrattuale che, nel 1998, stabiliva il “prezzo chiuso” in conformità della prima di tali discipline, non potendosene, pertanto, configurare una sanatoria postuma alla stregua del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, art. 133″.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 12.000,00 più 200,00 per spese oltre IVA e CPA ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA