Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21329 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24020-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CARBONE, giusta procura

in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 446/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 27/01/2014, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia n. 446/2014/03, depositata il 24.2.2014, che aveva accolto l’appello proposto da M.N. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando ininfluente l’importo speso per collaboratore part-time addetto a mansioni d’ordine.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Va dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione alla rinunzia al ricorso depositata dall’Agenzia in data 8.7.2016. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 c.p.c. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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