Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21329 del 18/09/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21329 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
ORDINANZA
zione
sul ricorso proposto da
C.G.I. – COSTRUZIONE GESTIONE IMMOBILI S.R.L., in persona dell’amministratore unico p.t. Marco Casali, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tagliamento n. 14, presso l’avv. CARLO MARIA BARONE, dal quale, unitamente
all’avv. ANSELMO BARONE, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L., in persona dei legali rappresentanti Massimo
Scarcia e Giancarlo Pagotto, in qualità di mandataria di CAPITALIA S.P.A. (già
Banca di Roma S.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito n. 7,
presso l’avv. RODOLFO CORONATI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù
di procura speciale in calce al controricorso
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NRG 29067-06 CGI Srl-Capitalia Service JV Sri – Pag. I
Data pubblicazione: 18/09/2013
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3529/05, pubblicata il 28
luglio 2005.
dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Immacolata ZENO, il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione
del processo.
Fatto e Diritto
Ritenuto che con sentenza del 28 luglio 2005 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame proposto dalla C.G.I. – Costruzione Gestione
Immobili S.r.l. avverso la sentenza emessa il 24 luglio 2001 dal Tribunale di Roma, ha confermato la dichiarazione d’illegittimità della rinnovazione, eseguita il
29 maggio 1985, dell’ipoteca iscritta il 3 maggio 1965 in favore della Cassa di Risparmio di Roma su quattro appartamenti nel fabbricato sito in Acilia (RM), acquistati dall’appellante con atto del 31 dicembre 1980, nonché il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dall’appellante, condannando la Capitaha S.p.a. (già Banca di Roma S.p.a., già Banco di Santo Spirito S.p.a, succeduta
alla Cassa di Risparmio di Roma in qualità di conferitaria della relativa azienda)
al pagamento della metà delle spese del giudizio di primo grado, dichiarando
compensato tra le parti il residuo e ponendo a carico delle parti in eguale misura le
spese della c.t.u. espletata in primo grado;
che avverso la predetta sentenza la C.G.I. ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso la Capitalia Service
J.V. S.r.l., in qualità di mandataria della Capitalia.
NRG 29067-06 CGI Sri-Capitalia Service .IV Sri – Pag. 2
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2013
Considerato che con atto ritualmente sottoscritto dal legale rappresentante e
dai difensori, notificato alla Capitalia Service J.V. il 4 aprile 2013 e depositato in
Cancelleria il 5 aprile 2013, la C.G.I. ha rinunciato al ricorso per cassazione, con
predetta dichiarazione;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’udienza fissata per la
discussione, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la
pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità, alla quale deve far seguito la
dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia ad opera della controricorrente, che,
ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ed interamente compensate tra le parti le
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile
l’adesione della controricorrente, il cui difensore ha sottoscritto per accettazione la