Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21329 del 12/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/08/2019), n.21329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29689-2014 proposto da:

V.R., N.O., P.A., PE.FE.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO ZANARDI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITARIA LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) DELLA REGIONE

VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO GB TESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/09/2014 R.G.N. 957/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- con sentenza n. 477/14, depositata il 30 settembre 2014, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha solo parzialmente accolto la domanda proposta dai dipendenti tecnici V.R., Pe.Fe., P.A. e N.O. nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. (OMISSIS) della Regione Veneto per il riconoscimento dei compensi per attività professionale aggiuntiva, svolta al di fuori del normale orario di servizio in regime di progetto obiettivo ed in esecuzione della delibera n. 167/2000, successivamente annullata in autotutela;

2. in particolare, la Corte territoriale- per quanto rileva – ha parzialmente accolto l’appello dell’azienda sanitaria, in quanto ha ritenuto dovuti i compensi (e quindi irripetibili le somme già percepite) solo nei limiti di una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara dell’opera, come previsto dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, come sostituito dalla L. n. 144 del 1999, art. 13, comma 4;

3. V.R., Pe.Fe., P.A. e N.O. hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria;

4. l’Azienda U.L.S.S. n. (OMISSIS) della Regione Veneto si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando a sua volta memoria;

5. il PM ha depositato le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con l’unico motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 e 2099 c.c., in relazione alla determinazione del compenso spettante ai lavoratori in esecuzione del contratto dichiarato nullo, poichè avvenuta in difformità rispetto al compenso che era stato preventivamente stabilito dal datore di lavoro ed accettato dai lavoratori quale retribuzione per le prestazioni aggiuntive espletate al di fuori dell’orario di lavoro;

7. il motivo è infondato;

8. la corte di appello, nel ritenere correttamente, in applicazione dell’art. 2126 c.c. che ai lavoratori competa il diritto al pagamento delle prestazione lavorative di fatto eseguite in adempimento di delibera sia pure adottata in violazione di legge, ha ritenuto – tuttavia – che la irripetibilità invocata dai ricorrente dovesse essere commisurata alla parametro normativo costituito dalla L. n. 109 del 1994, art. 18 (come sostituito dalla L. n. 144 del 1999, art. 13, comma 4), sul rilievo che la determinazione delle somme concretamente dovute non potesse avvenire sulla base della delibera annullata, poichè la ragione dell’annullamento in autotutela fu determinata proprio dalla individuazione di una retribuzione in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 18 cit. che prevedeva la corresponsione di una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara dell’opera;

9. conseguentemente la corte ha individuato, ai sensi dell’art. 2126 c.c., i parametri retributivi cui ancorare la liquidazione (e la ridotta- irripetibilità) nel disposto dell’art. 18 della legge cit. che prevede la corresponsione di una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara dell’opera, evidenziando come dopo l’annullamento avvenuto in autotutela la amministrazione avesse proceduto alla determinazione conforme alla normativa, con la deliberazione n. 645 del 2007, non contestata in appello dai ricorrenti (cfr. pag. 10 sent. impugnata);

10. tale modus operandi appare conforme alla giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 13937 del 05/06/2017, Rv. 644534 – 01) che, in altra vicenda, con ragionamento tuttavia utilizzabile quale tertium comparationis nel caso in esame, ha affermato come, in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 18, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell’apposito “fondo interno”, e solo ove l’attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera da realizzare);

11. nel caso di specie tale deliberazione, in sostituzione di quella annullata per effetto della liquidazione di somme superiore al limite normativo, risulta -appunto- adottata nell’anno 2007 e posta a base della decisione della corte di appello;

12. la sentenza impugnata è altresì coerente con la interpretazione che dell’art. 2126 c.c. ha elaborato questa corte ove si è affermata ((Sez. L -, Ordinanza n. 21523 del 31/08/2018, Rv. 650218 – 01) la compatibilità dell’art. 2126 c.c. con il lavoro pubblico evidenziandosi anche l’irripetibilità delle somme erogate in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità, successivamente revocato;

13. nel caso di specie, infatti, correttamente la corte territoriale ha coniugato la regola della irripetibilità con la norma imperativa regolante la fattispecie che stabilisce un limite massimo all’esercizio del potere regolamentare di ripartizione del cd. fondo interno cui attingere per il pagamento (un compenso superiore a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, risulterebbe in ogni caso disposto illegittimamente, poichè in contrasto con il disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che pone al riguardo un esplicito divieto per il datore di lavoro pubblico).

14. ne consegue che, in applicazione dell’art. 2126, laddove la ragione dell’annullamento della delibera risieda esclusivamente nell’avere la stessa determinato una retribuzione superiore al parametro normativamente stabilito, il dritto alla all’irripetibilità della retribuzione appare correttamente contemperato con il rispetto della norma imperativa che tale retribuzione limita (l’art. 18 cit.);

15. ciò conduce al rigetto dei ricorsi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2019

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