Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21328 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21055-2014 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERIGO II 33,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 759/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 28/02/2014, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Antonio Damascelli difensore del ricorrente che si

riporta insistendo per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

V.C., in qualità di legale rappresentante dello studio associato V., ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 759/11/2014, depositata il 31 marzo 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per omesso versamento Irap relativa all’anno 2008.

La CTR, in particolare, affermava che, in considerazione delle dimensioni strutturali dello studio associato, della sua allocazione in zona centrale della città ad elevato costo abitativo, dei beni strumentali utilizzati, del costoso arredamento, in aggiunta alle strumentazioni professionali e ad alta tecnologia ai vari consumi per oltre 50.000,00 Euro, sussistevano i presupposti per l’assoggettamento ad Irap.

Il contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la mancanza del presupposto impositivo Irap, per carenza dell’autonoma organizzazione e rilevando altresì l’imputabilità del compenso all’esclusiva attività dell’avv. V.C..

Il motivo appare infondato.

Conviene premettere che le Ss.Uu. di questa Corte hanno affermato che l’esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività (Cass. Ss.Uu. 7371/2016).

In presenza di studio associato appare dunque irrilevante il fatto che essa sia stato costituito al fine di facilitare l’inserimento del figlio dell’originario titolare nell’attività professionale posto che l’esercizio dell’attività professionale in forma associata costituisce ex lege presupposto dell’Irap.

La CTR ha inoltre escluso, con valutazione di merito che non è sindacabile nel presente giudizio, che l’attività dello studio associato fosse frutto dell’attività esclusiva del solo ricorrente, riferendo che dalle copie delle parcelle prodotte, alcune erano riferite all’avv. V.C., altre all’avv. V.U. ed altre intestate allo studio associato.

La CTR ha altresì accertato la sussistenza di un rapporto di reciproca collaborazione e sostituibilità dei professionisti nell’espletamento degli incarichi affidati, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non fosse frutto dell’attività esclusiva di ciascun componente, ma derivasse dall’apporto (seppure con diverse modalità e caratteristiche) di entrambi gli associati.

Ed invero il reddito relativo all’anno 2008 risulta conseguito dall’associazione professionale, e non già dal solo V.C., ed è stato suddiviso tra i due professionisti in ragione della metà.

Anche tale circostanza appare significativa sia del carattere unitario dell’associazione che del rapporto di stretta collaborazione tra gli associati, la cui attività si integrava reciprocamente, non risultando una netta distinzione, nell’ambito dei compensi complessivamente conseguiti, in ragione delle prestazioni professionali effettuate in via esclusiva da ciascuno di essi.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA