Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21328 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A., con domicilio eletto in Roma, circonvallazione

Clodia n. 36/A, presso l’Avv. Pisani Fabio che lo rappresenta e

difende come da procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 5 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che, in sede di giudizio di rinvio, ha accolto il ricorso di con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti.

Resiste l’intimato con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere accolta l’eccezione dell’intimato relativa alla mancanza di legittimazione al ricorso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto il ricorso ex lege n. 89 del 2001 è stato correttamente proposto originariamente nel 2001 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è principio già affermato quello secondo cui “La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225, ha attribuito, in tema di equa riparazione per violazione dei principio della ragionevole durata del processo, la legittimazione passiva, quanto ai processi presupposti svoltisi innanzi alla Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione, peraltro, per espressa previsione normativa, si applica esclusivamente ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della L. n. 296. Deriva da quanto precede, pertanto, che con riguardo a giudizio di equa riparazione promosso il 7 agosto 2006 è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di tale ministero anzichè della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, infatti, non era parte del giudizio di primo grado ed è legittimato per i giudizi “de quibus” esclusivamente a far tempo dalla data indicata e nessuna successione si verifica nel diritto controverso per i procedimenti iniziati anteriormente per i quali permane la esclusiva legittimazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Cassazione civile, sez. 1, 08/10/2010, n. 20928).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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