Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21328 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 05/10/2020), n.21328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12330-2019 proposto da:

S. COSTRUZIONI SNC DI S.V. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

VACCARO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GARZILLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 8784/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La soc. S. Costruzioni snc di S.V. & C. impugnava l’intimazione di pagamento emessa da Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossioni) limitatamente alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), asseritamente notificata in data 7.6.2015, concernente tributo Iva relativo all’anno di imposta 2011, assumendo l’inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso rilevando la regolarità della notifica della cartella a mezzo pec.

3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che non vi era alcun obbligo attestazione di conformità della copia informatica all’originale della cartella atteso che il documento non aveva origine cartacea (o analogica) ma informatico.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base di due motivi. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con i due motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 23 e 24, (Codice Amministrazione Digitale) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per non avere la CTR rilevato e dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento mancante dell’attestazione di conformità dell’atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato pdf, priva di cosiddetta firma digitale.

2. I motivi sono infondati.

2.1 Nella fattispecie la CTR ha accertato che la cartella esattoriale è stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell’atto, consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, e del richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 7.

2.2 Sostiene la ricorrente l’inesistenza di tale forma di notifica: a) per essere stata compiuta in estensione pdf anzichè p7m, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e, conseguentemente, la paternità dell’atto; b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in pdf; c) per assenza della conformità dell’attestazione di conformità dell’atto analogico a quello digitale notificato.

2.3 Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. L’ art. 1 CAD, lett. i)-ter), – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), poi, definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico”, mentre il medesimo art. 1 CAD, lett. i)-quinquies), – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c),- nel definire il “duplicato informatico” parla di “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

2.4 Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”(cfr. Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) ed ha inoltre precisato che ” nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.

2.5 Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).

2.6 Nè appare necessario l’attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell’art. 22 CAD, comma 3, – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”. Pertanto nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all’originale in possesso dell’amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico (“nativo”) e come tale viene trasmessa via pec.

2.7 La correttezza del procedimento notificatorio dell’atto esattivo rende inammissibili le censure reiterate nel ricorso che afferiscono alla decadenza e alla asserita illegittimità della pretesa tributaria in quanto precluse dalla mancata impugnazione della prodromica cartella esattoriale.

3 Il ricorso va quindi rigettato.

4 In mancanza di costituzione degli intimati nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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